Osservatorio sulla Cassazione – Giugno 2020
13 Luglio 2020
Anche i consiglieri non esecutivi di società bancarie hanno l'obbligo di monitoraggio Cass. Civ. – Sez. II – 30 giugno 2020, n. 13150, sent. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381 commi 3 e 6 e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacchè anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.
Società cancellata dal registro delle imprese: per i debiti rispondono i soci Cass. Civ. – Sez. VI-T – 26 giugno 2020, n. 12758, ord. All'atto di cancellazione di una società, per i rapporti facenti capo a questa e ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione. Il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale, ma al più sull'interesse ad agire dei creditori sociali.
Pagamenti preferenziali per salvare l'impresa: può non essere bancarotta Cass. Pen. – Sez. V – 18 giugno 2020, n. 18528, sent. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. Ne consegue che detta finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.
Bancarotta documentale e falso in bilancio: può esserci concorso Cass. Pen. – Sez. V – 16 giugno 2020, n. 18322, sent. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 l.fall.., viene in essere in ipotesi di omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio) ove tali condotte impediscano o rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento della società fallita, mentre eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, integrano la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, di cui agli artt. 223, comma 1, l.fall. e 2621 c.c., di modo che i detti reati possono eventualmente concorrere. L'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società, di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 c.c., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili.
NPL: risarcibile il danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto Cass. Civ. – Sez. III – 15 giugno 2020, n. 11583, sent. Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poichè una diminuzione delle garanzie è in sè causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può avvenire più secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante.
Responsabili per bancarotta anche gli amministratori di fatto che rimangono inerti Cass. Pen. – Sez. V – 9 giugno 2020, n. 17696, sent. Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione. Ai fini della affermazione della responsabilità penale degli amministratori senza delega (come anche dei sindaci), è necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché solo la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili comporta l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito.
Il socio è legittimato a impugnare la sentenza emessa nei confronti della società estinta Cass. Civ. – Sez. VI-2 - 8 giugno 2020, n. 10841, ord. La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 L. Fall.; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Ancora sulla nullità selettiva in materia di intermediazione Cass. Civ. – Sez. I – 3 giugno 2020, n. 10505, sent. Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione nè come oggetto dell'indebito, nè quali frutti civili ex art. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore. |