Banca in l.c.a.: l’accertamento negativo di un credito non segue le regole concorsuali

La Redazione
14 Luglio 2020

Sono escluse dalle regole concorsuali le domande, proposte nei confronti di una banca posta in l.c.a., e volte ad ottenere l'accertamento negativo del credito dell'istituto bancario il cui titolo è costituito fondamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione; esse sono dunque in ragione di ciò procedibili.

Sono escluse dalle regole concorsuali le domande, proposte nei confronti di una banca posta in l.c.a., volte ad ottenere l'accertamento negativo del credito dell'istituto bancario il cui titolo è costituito fondamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione; esse sono dunque in ragione di ciò procedibili e la competenza è della Sezione Specializzata e non del Tribunale Fallimentare.

La regola del concorso non trova applicazione quando la domanda abbia finalità estranea alla partecipazione al concorso stesso o quando essa non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende ma sia volta ad ottenere ulteriori declaratorie che esorbitano dai poteri e/o dalla competenza del Fallimento o della procedura di l.c.a. e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla procedura stessa: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso il Fallimento o la impresa in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito della procedura.

Sono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, ovvero le domande di annullamento, di simulazione o risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente qualora esse siano dirette solo o anche a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta alla liquidazione coatta.

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