La Cassazione non può essere chiamata a pronunciarsi sulle spese di lite attraverso il regolamento di competenza

Massimiliano Summa
14 Luglio 2020

Ove la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa (che non avrebbe interesse a un riesame della stessa) unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali.

Il caso. L'ordinanza trae origine da un regolamento di competenza proposto al fine di denunciare la violazione del principio della soccombenza essendo stato addebitato ai ricorrenti, all'esito di un precedente regolamento di competenza, il pagamento delle spese di lite, nonostante la decisione in merito al precedente ricorso avesse accolto la loro eccezione di incompetenza territoriale.

Regolamento di competenza. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza.
Secondo i Giudici, infatti, il ricorso al regolamento di competenza, nel caso in cui l'oggetto della domanda riguardi le sole spese di lite, non è consentito, trattandosi di uno strumento che, nelle intenzioni del Legislatore, serve a dirimere una volta per tutte soltanto le questioni di competenza.
Secondo quanto altrettanto evidenziato dai Giudici, certamente la Suprema Corte è abilitata a pronunciarsi sulle spese di lite quale pronuncia accessoria e collegata a quella sulla competenza, ma se non vi è una pronuncia sulla competenza impugnata, la Corte non può essere chiamata a pronunciarsi sulle spese di lite attraverso il rimedio del regolamento di competenza.
Se la parte vuole limitarsi a contestare solo tale pronunzia accessoria – ad esempio contestando il quantum ovvero l'applicazione dei princìpi degli artt. 91 e 92 c.p.c. – deve ricorrere alle impugnazioni ordinarie.
Infatti, prosegue la Corte, secondo il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ove la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa (che non avrebbe interesse a un riesame della stessa) unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali.
Detto orientamento, peraltro, è consolidato, avendo la Corte di cassazione a più riprese statuito che il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario – ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione – in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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