Errata segnalazione alla centrale rischi e lesione del credito commerciale

14 Luglio 2020

In caso di errata segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito sia del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Per l'accertamento del secondo nesso è decisivo l'esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata e deve quindi ritenersi viziata per omesso esame di un fatto decisivo la sentenza che non abbia preso in esame tale fatto materiale.

Il caso. Una società conveniva in giudizio una delle proprie banche assumendo di aver subito una errata segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia (la banca aveva segnalato una “esposizione” della società verso un altro istituto di credito) e che tale circostanza aveva comportato la riduzione e la chiusura delle linee di credito in essere presso altri istituti, con conseguente discredito commerciale e perdita della possibilità di condurre a termine i progettati investimenti e piani di ampliamento. La banca si costituiva allegando di aver rettificato l'errata segnalazione e chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza del nesso causale tra la segnalazione e i danni lamentati dall'attrice. La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, con condanna della banca ad un cospicuo risarcimento del danno. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla banca, la quale - tra l'altro - ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo (le pregresse condizioni economiche e finanziarie della società, precedenti la segnalazione alla centrale rischi) e la nullità della sentenza in ordine alla motivazione fondante il riconoscimento la liquidazione anche di un danno non patrimoniale.

Gli elementi costitutivi della responsabilità per lesione del credito commerciale. L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento di un duplice nesso causale:
a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.);
b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.).
Importante sottolineare come l'accertamento del primo nesso non implichi di per sé la sussistenza del secondo: infatti, la chiusura da parte di un istituto bancario delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe causarne la decozione oppure accelerare una decozione che era comunque inevitabile oppure ancora risultare irrilevante in caso di società florida e sovracapitalizzata.
Sulla base di tale principio la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio, affermando che le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata costituiscono un fatto rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame e che la sentenza di appello, tuttavia, aveva trascurato di esaminare, sia in sé sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.

L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di persone giuridiche. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento e quindi valutata dal Giudice, il quale deve accertarne l'esistenza sotto due profili:
a) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenità degli amministratori della persona giuridica che affermi di essere stata danneggiata e quindi di rimbalzo sulla società stessa;
b) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica.
Inoltre, il danno non può identificarsi nella stessa lesione della situazione giuridica vantata dalla persona giuridica (in altre parole il danno all'immagine non può essere risarcito in quanto sussiste una lesione dell'immagine) ed è necessario che il pregiudizio superi una soglia di minima tollerabilità (ben più elevata per le società commerciali che per le persone giuridiche).
La Corte accoglie il ricorso anche sulla base di tali considerazioni. La sentenza impugnata viene ritenuta nulla e cassata con rinvio in quanto basata su una motivazione meramente apparente in punto di riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale: la corte d'appello, infatti, non aveva svolto alcuna indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria, sulla percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia piuttosto che ad altri fattori, sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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