Il proprietario esclusivo del lastrico solare può utilizzare anche la colonna d'aria sovrastante

Redazione scientifica
14 Luglio 2020

La proprietà della colonna d'aria sovrastante il lastrico solare va intesa come contenuto del diritto in capo al proprietario del lastrico stesso, il quale ha dunque la facoltà di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante sopraelevazione.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12656/2020; depositata il 25 giugno.

La Corte d'Appello di Genova aveva confermato la decisione di prime cure con cui era stata accertata, sulla base della successione dei vari titoli di trasferimento, la proprietà esclusiva in capo ad una società/condomina del lastrico solare che copriva l'edificio condominiale. L'azione era stata intrapresa dalla società dopo che il Condominio aveva negato il nulla osta per la realizzazione di lavori di sopraelevazione, posto che tali interventi non compromettevano la stabilità, né l'estetica e la signorilità dell'edificio.
Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per il mancato riconoscimento della natura di parte comune del lastrico solare ai sensi dell'art. 1117 c.c..

La decisione impugnata appare corretta essendo coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui la colonna d'aria, cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare, non costituisce oggetto di diritti e non è quindi oggetto di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico medesimo. In altre parole, la proprietà della colonna d'aria va intesa come diritto in capo al proprietario del lastrico che ha la facoltà di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante sopraelevazione (cfr. Cass.Civ. n. 22032/2014).
Correttamente quindi la Corte territoriale ha chiarito che la proprietà della colonna d'aria non costituisce oggetto di un diritto autonomo rispetto a quello del lastrico solare, ma va intesa come contenuto del diritto del proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante. Tale diritto compete al titolare esclusivo del lastrico solare o al proprietario dell'ultimo piano in deroga al principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. e, precisa la Corte, «non è subordinato alla circostanza che il titolare sia anche proprietario esclusivo del fondo sul quale l'edificio è costruito, né ad un atto di assenso degli altri condomini, salvo l'osservanza degli specifici limiti contenuti nel regolamento condominiale».
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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