Regime di decadenza e accertamento della subordinazione nei co.co.co.

15 Luglio 2020

L'azione diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in seguito alla scadenza del termine dell'ultimo di una serie di co.co.co., è riconducibile all'art. 32, lett. a) della l. n. 183 del 2010?

L'azione diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in seguito alla scadenza del termine dell'ultimo di una serie di co.co.co., è riconducibile all'art. 32, lett. a) l. n. 183 del 2010?

L'art. 32 l. n. 183 del 2010 ha esteso ad una serie di ipotesi quanto disposto dall'art. 6, l. n. 604 del 1966, attraendo nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali dei quali il lavoratore intenda contestare la legittimità.

Esulano dal perimetro applicativo dell'art. 32 tutti quei casi in cui non vi sia un atto del datore (ad es. licenziamento orale) essendo necessario, ai fini dell'applicazione dei termini decadenziali, un provvedimento scritto impugnabile.

Relativamente ai co.co.co. la giurisprudenza ha precisato che qualora il rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore ovvero cessi per la scadenza del termine, l'azione diretta all'accertamento della subordinazione non è assoggettata al regime decadenziale, operando esso solo per l'ipotesi di "recesso del committente".

La previsione di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), è posta in relazione ad atti di risoluzione del rapporto per volontà datoriale, sicché non può essere applicata estensivamente, non includendo anche i casi in cui manchi un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare. La comunicazione di risoluzione del rapporto di collaborazione alla prevista scadenza non può integrare un'ipotesi di recesso del committente.

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