Abbandono del luogo di lavoro: il fine dell'allontanamento non rileva

15 Luglio 2020

Può configurare un'ipotesi di abbandono del luogo di lavoro l'allontanamento del dipendente per un fine che non include il distacco definitivo dal bene da sorvegliare e che non interessi l'intero orario lavorativo? La più grave ipotesi di abbandono del posto di lavoro, rispetto all'allontanamento temporaneo, presenta una duplice connotazione, oggettiva e soggettiva. Sotto il primo profilo rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi contrattuali, dovendosi l'abbandono concretizzare nel totale distacco dal luogo di lavoro e, dunque, dal bene da proteggere ove la prestazione includa la sua sorveglianza...

Può configurare un'ipotesi di abbandono del luogo di lavoro l'allontanamento del dipendente per un fine che non include il distacco definitivo dal bene da sorvegliare e che non interessi l'intero orario lavorativo?

La più grave ipotesi di abbandono del posto di lavoro, rispetto all'allontanamento temporaneo, presenta una duplice connotazione, oggettiva e soggettiva. Sotto il primo profilo rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi contrattuali, dovendosi l'abbandono concretizzare nel totale distacco dal luogo di lavoro e, dunque, dal bene da proteggere ove la prestazione includa la sua sorveglianza.

La durata nel tempo della condotta contestata deve essere apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, escludendosi invece che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo giornaliero.

L'apprezzamento oggettivo della fattispecie, si precisa, deve essere compiuto con giudizio ex ante, guardando al momento in cui la condotta contestata è stata posta in essere, non invece ex post alla luce del concreto verificarsi dei fatti, ciò ponendosi al di fuori della sfera di intervento e controllo del dipendente.

Sotto il profilo soggettivo, per quanto qui rileva, l'abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza e volontà della condotta suddetta, senza che acquistino rilevanza le finalità perseguite, e salva la configurabilità di cause scriminanti.

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