Crediti di lavoro e calcolo degli ulteriori interessi

15 Luglio 2020

Come noto, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Ad avviso del Tribunale la citata disposizione non si applica ai crediti di lavoro per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. in cui, oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione...

Come noto, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.

Ad avviso del Tribunale la citata disposizione non si applica ai crediti di lavoro per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. in cui, oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione.

Detta disciplina di favore per i crediti di lavoro non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c., la quale presuppone che gli interessi moratori non siano stati determinati in misura convenzionale e, per scongiurare inutili controversie, innalza il saggio di interesse, nelle more del giudizio, mutuandolo da quello previsto per le transazioni commerciali”.

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