Pagamento della retribuzione effettuato dopo l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento di azienda

15 Luglio 2020

Sembra corretto inferire che i due rapporti di lavoro subordinato – esistenti, qualora, una volta intervenuto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento...

Sembra corretto inferire che i due rapporti di lavoro subordinato – esistenti, qualora, una volta intervenuto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento di azienda, il datore originario (ex cedente) rifiuti di ricevere la prestazione del lavoratore (ex ceduto), ma questi persista nello svolgere la sua attività in favore dell'ex cessionario – vale a dire quello de iure tra l'ex cedente e l'ex ceduto e quello de facto tra l'ex cessionario e l'ex ceduto, hanno per oggetto la medesima prestazione di lavoro e, conseguentemente, la medesima controprestazione retributiva.

In ordine alla prima, la ricostruzione giuridica che (sommessamente) qui si sostiene consente di spiegare perché il lavoratore si trovi nella possibilità di svolgere in favore di soggetti diversi la stessa prestazione lavorativa, la quale, essendo la medesima, però non potrà che essere eseguita o in favore dell'uno o in favore dell'altro (e non già di entrambi).

In ordine alla controprestazione retributiva, l'identità deriva dal fatto che si riferisce alla medesima prestazione lavorativa, sebbene diversa sia la fonte giuridica dell'obbligazione di cui costituisce oggetto: nel caso del rapporto de iure tra ex cedente ed ex ceduto la complessa fattispecie afferente la mora accipiendi; nel caso del rapporto de facto tra ex cessionario ed ex ceduto l'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa da parte del secondo in favore del primo.

Tuttavia, questo elemento non osta alla configurazione di un vincolo di solidarietà tra le due obbligazioni retributive, l'una a carico dell'ex cedente, l'altra gravante sull'ex cessionario.

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