Il Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno definito da premorienza
16 Luglio 2020
Nell'esaminare la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi del pedone rimasto vittima di un sinistro stradale durante l'attraversamento della strada, il Tribunale di Milano, dopo una complessa ricostruzione dei fatti, ha dichiarato l'indipendenza delle cause del decesso di quest'ultimo dal fatto del sinistro. In particolare, il Tribunale, appurato che al danno biologico permanente patito dalla vittima è seguita la morte ma per altre cause, ha inteso dare continuità al principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui «il risarcimento deve essere sì congruo ed esaustivo di tutto il pregiudizio dedotto e provato, ma anche evitando indebite locupletazioni, nel caso in cui la vittima sia deceduta per altre cause, l'importo spettante agli eredi per biologico permanente del danneggiato (loro dante causa) non può coincidere con l'importo previsto dalle Tabelle milanesi del danno biologico ma deve essere necessariamente ridotto ed adeguatamente commisurato alla vita effettivamente vissuta dal danneggiato con le menomazioni, tenendo in debito conto che, nel periodo immediatamente successivo alla stabilizzazione dei postumi, la sofferenza della vittima è stata presumibilmente maggiore a causa della penosità di doversi adeguare alle menomazioni ed alle peggiorate condizioni di vita».
Sull'insistenza da parte degli attori per la liquidazione del danno tramite le Tabelle Milanesi del danno biologico, in subordine alle Tabelle romane in punto di danno definito da premorienza, il Tribunale di Milano ha osservato che il parametro da adoperare è più correttamente rappresentato dalle Tabelle milanesi, in particolare nell'ultima edizione del 2018. In tale ultima edizione, infatti, l'Osservatorio di Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha elaborato dei criteri orientativi per la liquidazione del danno definito da premorienza e gli importi previsti sono stati elaborati «sulla media degli importi liquidati nelle Tabelle del danno biologico per ciascuna percentuale di invalidità e prevedono un rilevante incremento della liquidazione nei primi anni vissuti dalla vittima dopo la stabilizzazione dei postumi (raddoppio il primo anno, e aumento del 50% per il secondo anno) ed un aumento costante nei successivi anni».
Ed ancora, in risposta alle tesi difensive degli attori, il Tribunale ha anche affermato che le Tabelle milanesi tengono conto «del dato di comune esperienza per cui un danneggiato anziano ha anni di vita residua attesi inferiori di un danneggiato più giovane» e lo fanno, «non già conteggiando per ciascuna età la speranza di vita media attesa secondo parametri statistici concreti, ma applicando un demoltiplicatore convenzionalmente determinato in 0,50% per biennio». Del resto, «se le Tabelle avessero considerato il dato statistico puro, desumibile dall'ISTAT», si sarebbero rese «mutevoli ed inaffidabili ma, soprattutto, inidonee a raggiungere gli scopi per cui sono nate e per cui sono così preziose: la prevedibilità ed uniformità sul territorio e nel tempo della liquidazione del danno alla salute».
Infine, con riguardo all'applicazione delle Tabelle romane per il danno da morte per cause indipendenti invocata dagli attori, il Tribunale ha evidenziato che tali Tabelle «sono state elaborate nell'ambito di una riunione tra alcuni giudici di alcune sezioni del Tribunale di Roma, senza esplicitazione del metodo adottato» , cosa che ne compromette la loro persuasività. Inoltre, esse «prevedono il riconoscimento di un importo fisso ipso facto al consolidarsi dei postumi a prescindere dalla data di effettivo decesso (per altre cause) del danneggiato»: soluzione che appare in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «il danno deve corrispondere ad un danno effettivo e non in re ipsa». |