Responsabilità del medico per colpa lieve e per colpa grave
16 Luglio 2020
Il medico risponde secondo i principi generali, quindi anche per colpa lieve, quando la sua attività, per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione, provochi un danno al paziente, mentre risponde nei soli casi di colpa grave soltanto quando la perizia richiesta nella soluzione del caso concreto trascende la preparazione e l'abilità di un professionista medio; deve dunque evidenziarsi come la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236 comma 2, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, con l'ulteriore importante corollario che incombe al medico di fornirne la relativa prova. |