Non è responsabile l'avvocato che investito del solo mandato a gestire la fase stragiudiziale non interrompa la prescrizione

Redazione scientifica
17 Luglio 2020

In assenza di prova del conferimento di un mandato difensivo ad introdurre il giudizio, l'avvocato che sia stato investito verbalmente del solo incarico di componimento della trattativa stragiudiziale non è responsabile della mancata interruzione del termine di prescrizione.

L'attore citava in giudizio l'avvocato chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità professionale in ordine al mandato difensivo conferitogli in occasione di un sinistro stradale che lo aveva reso vittima di lesioni. In particolare, l'attore lamentava che l'avvocato, dopo aver inviato due lettere raccomandate alle compagnie assicuratrici, si era disinteressato alla pratica omettendo di interrompere il termine della prescrizione.
La Corte d'appello, nel confermare la decisione del Tribunale di rigettare la domanda attorea, riteneva che all'avvocato non era stato conferito il mandato ad introdurre il giudizio ma solo quello a gestire la fase stragiudiziale e, pertanto, in mancanza della procura alle liti, ad egli non spettava il compito di interrompere il termine della prescrizione.

Adita la Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che il dovere di interrompere la prescrizione riguardava solo la fase stragiudiziale oggetto dell'incarico verbale poiché, in assenza di prova del conferimento di un mandato difensivo a introdurre il giudizio, l'avvocato non avrebbe avuto l'ulteriore onere di diligenza di informare il cliente sulle circostanze utili a salvaguardare la sua posizione. E tale assenza di prova, secondo la Corte, è confermata dal fatto che lo stesso ricorrente aveva più volte esitato riguardo la scelta di intraprendere o meno il giudizio.
La Corte d'appello ha dunque correttamente ritenuto che il professionista non aveva l'obbligo di interrompere la prescrizione e ciò in virtù del fatto che «il mandato conferitogli verbalmente riguardava solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l'incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori».
Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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