Immediatezza della contestazione e rilevanza penale della condotta
17 Luglio 2020
Viola l'art. 7 St. lav. il datore che, al fine di contestare un illecito disciplinare per il quale è stato avviato un procedimento penale, attenga l'accertamento definito – ossia la certezza – dei fatti addebitati?
L'immediatezza della contestazione disciplinare, unitamente ai generali principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, esclude che il datore possa decidere liberamente di posticipare la comunicazione dei rilievi disciplinari, essendo ciò suscettibile di pregiudicare o annullare le capacità difensive del lavoratore.
Sebbene la parte datoriale abbia interesse a non avviare procedimenti senza aver acquisito elementi probatori suscettibili di fondare la contestazione, la denuncia a carico del dipendente circa un fatto (anche) penalmente rilevante, connesso con la prestazione di lavoro, non consente di attendere la chiusura del processo penale, recte la sentenza irrevocabile, prima di procedere alla contestazione dell'addebito.
La tempestività della contestazione, infatti, deve essere valutata in relazione al momento in cui i fatti da addebitare appaiono ragionevolmente sussistenti, il che si ritiene debba valere anche ove, ad una iniziale incertezza ed a seguito dell'avvio di un procedimento penale, il datore possa ritenere sussistente l'illecito disciplinare già sulla base dell'esito delle indagini, senza dunque potersi dichiarare legittima un'attesa protratta sino all'eventuale sentenza di condanna. In tale ultima ipotesi, pertanto, la contestazione dovrebbe ritenersi tardiva e l'eventuale licenziamento illegittimo.
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