Lavoro agile ed incompatibilità della fruizione dei buoni pasto

17 Luglio 2020

Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. Il diritto ai buoni pasto in favore dei lavoratori degli enti locali è previsto al titolo VI del CCNL 14 settembre 2020, rubricato “Trattamento economico”, e in particolare agli artt. 45 e 46 – richiamati all'art. 26 del CCNL di comparto, che ne subordinano la fruizione soltanto a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione...

Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. Il diritto ai buoni pasto in favore dei lavoratori degli enti locali è previsto al titolo VI del CCNL 14 settembre 2020, rubricato “Trattamento economico”, e in particolare agli artt. 45 e 46 – richiamati all'art. 26 del CCNL di comparto, che ne subordinano la fruizione soltanto a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione.

Per la maturazione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, è necessario che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell'orario di servizio.

Quando la prestazione è resa in modalità di lavoro agile, questi presupposti non sussistono, proprio perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.

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