Litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione
20 Luglio 2020
Qualora siano contemporaneamente pendenti – sulla base dello stesso precetto – sia l'opposizione a precetto che l'opposizione all'esecuzione e laddove le due opposizioni si basino su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sussiste tra le due cause un rapporto di litispendenza; in tale ipotesi e con specifico riferimento alla titolarità del potere di adottare provvedimenti di carattere sospensivo, deve rilevarsi come il giudice competente a decidere l'opposizione “preventiva” e quello competente sull'opposizione “successiva” abbiano una competenza mutualmente esclusiva nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza interinale innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se il primo non si sia ancora pronunciato. |