Il consumatore è sempre la “parte debole”?

Miriam Marotta
20 Luglio 2020

Il c.d. dogma consumeristico vuole il consumatore in una situazione di presunzione assoluta di debolezza, sempre e comunque meritevole di protezione. Nel settore turistico, tuttavia, agli obblighi informativi che l'organizzatore deve obbligatoriamente dare in forma scritta tramite apposito opuscolo, concorre il principio di autoresponsabilità del consumatore circa la lettura e l'utilizzo dello stesso.

È quanto si legge nella sentenza n. 14257/20 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata in data 8 luglio.

Il caso. M.D.S. aveva stipulato un contratto di viaggio turistico collettivo con la J. s.r.l. di nove giorni che prevedeva la permanenza di cinque giorni in Siria e di tre in Giordania.
M.D.S. conveniva in giudizio l'agenzia di viaggi per ottenere il ristoro di tutti i danni, anche non patrimoniali da vacanza rovinata, derivanti dall'essere stata costretta, una volta fermata all'aeroporto di Aleppo, per la presenza sul passaporto di un timbro giordano, indicativo di un loro precedente ingresso in Israele ed essere stata trattenuta dalla polizia siriana per dodici ore, a proseguire verso Amman over era stata nuovamente bloccata e da cui aveva potuto proseguire il viaggio ricongiungendosi al resto del gruppo solo dopo alcuni giorni. M.D.S. lamentava la violazione degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 206/2005 (Codice consumo, applicabile ratione temporis) per non essere stata informata in modo adeguato circa le condizioni applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'UE in materia di passaporto e visto per entrare in Siria. La J. s.r.l. si dichiarava esente da responsabilità, assumendo di aver fornito una nota informativa cinque giorni prima della partenza. Il giudice di prime cure rigettava la domanda; parimenti il giudice di seconde cure reputando che, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo informativo da parte della J. s.r.l. prima della conclusione del contratto, sarebbe stato possibile per l'attrice, avendo ricevuto l'opuscolo informativo prima della partenza, chiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della somma versata.
M.D.S. ricorre, per tali ragioni, in Cassazione lamentando, quale motivo principale, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 87 d.lgs. n. 206/2005. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Il danno da vacanza rovinata e obblighi informativi nel Codice del Turismo. Il danno da vacanza rovinata (art. 47 d.lgs. n. 79/2011) può essere definito come quel pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere appieno del “pacchetto – viaggio” organizzato quale occasione di piacere, svago o riposo. È bene ricordare che il pacchetto turistico, abitualmente, consta di un “tutto compreso” (inteso quale combinazione del trasporto, alloggio e servizi accessori) dove l'organizzatore (l'agenzia di viaggio) è responsabile per l'inadempimento di tutti gli obblighi assunti. Punto focale di questa tipologia di contratto di viaggio è rappresentato dagli obblighi informativi su ogni specifico elemento dello svolgimento della vacanza: obbligo che sussiste fin dalle trattative. L'assolvimento di tale compito da parte dell'organizzatore ben può avvenire mediante la consegna di opuscoli commerciali, i quali devono necessariamente presentarsi chiari e coerenti con i contenuti contrattuali: non si tratta, quindi, di un semplice depliant con funzione meramente pubblicitaria. Proprio per tal ragione, l'eventuale difformità tra opuscolo e termini dell'accordo consente all'acquirente (quindi al viaggiatore/turista) di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ovvero ottenere un'integrazione contrattuale (risarcimento in forma specifica).

Gli obblighi informativi nella disciplina consumeristica. Il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) dedica il titolo II alle “Informazioni ai consumatori”, dove l'informazione risulta configurata quale diritto autonomo. Con particolare riferimento alla disciplina sulla vendita dei pacchetti turistici (artt. 82 ss. cod. cons.), l'art. 87 sancisce che il venditore o l'organizzatore, nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto di viaggio, devono fornire per iscritto al consumatore una serie di informazioni ritenute basilari ai fini del viaggio che si sta per intraprendere. Tutte queste informazioni devono precedere la conclusione del contratto e si collocano quindi nella fase delle trattative. Il secondo comma precisa tuttavia che prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore devono comunicare al consumatore-viaggiatore per iscritto talune informazioni tra cui gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze; il recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore; la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione. Gli obblighi informativi, a ben vedere, riguardano anche il c.d. opuscolo (art. 86), ossia un dossier che, consegnato prima del viaggio, ha l'obiettivo di porre il consumatore nella condizione di avere quante più informazioni possibili sul viaggio acquistato.
Nel caso di specie la ricorrente pone alla base dei motivi di ricorso proprio la violazione degli obblighi informativi in materia consumeristica (quindi la violazione di una regola di comportamento) che, per i giudici di merito, risulterebbe stato assolto dalla agenzia di viaggio mediante la consegna dell'opuscolo informativo cinque giorni prima della partenza. Dello stesso avviso risultano essere i giudici di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione privilegia il principio di autoresponsabilità del consumatore: la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, delle informazioni di cui la ricorrente necessitava e che, per negligenza non ha letto né utilizzato, non comporta un pregiudizio suscettibile di essere compensato in via risarcitoria.
Per tale ragione la Corte rigetta il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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