Il consumatore è sempre la “parte debole”?
20 Luglio 2020
È quanto si legge nella sentenza n. 14257/20 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata in data 8 luglio.
Il caso. M.D.S. aveva stipulato un contratto di viaggio turistico collettivo con la J. s.r.l. di nove giorni che prevedeva la permanenza di cinque giorni in Siria e di tre in Giordania.
Il danno da vacanza rovinata e obblighi informativi nel Codice del Turismo. Il danno da vacanza rovinata (art. 47 d.lgs. n. 79/2011) può essere definito come quel pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere appieno del “pacchetto – viaggio” organizzato quale occasione di piacere, svago o riposo. È bene ricordare che il pacchetto turistico, abitualmente, consta di un “tutto compreso” (inteso quale combinazione del trasporto, alloggio e servizi accessori) dove l'organizzatore (l'agenzia di viaggio) è responsabile per l'inadempimento di tutti gli obblighi assunti. Punto focale di questa tipologia di contratto di viaggio è rappresentato dagli obblighi informativi su ogni specifico elemento dello svolgimento della vacanza: obbligo che sussiste fin dalle trattative. L'assolvimento di tale compito da parte dell'organizzatore ben può avvenire mediante la consegna di opuscoli commerciali, i quali devono necessariamente presentarsi chiari e coerenti con i contenuti contrattuali: non si tratta, quindi, di un semplice depliant con funzione meramente pubblicitaria. Proprio per tal ragione, l'eventuale difformità tra opuscolo e termini dell'accordo consente all'acquirente (quindi al viaggiatore/turista) di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ovvero ottenere un'integrazione contrattuale (risarcimento in forma specifica).
Gli obblighi informativi nella disciplina consumeristica. Il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) dedica il titolo II alle “Informazioni ai consumatori”, dove l'informazione risulta configurata quale diritto autonomo. Con particolare riferimento alla disciplina sulla vendita dei pacchetti turistici (artt. 82 ss. cod. cons.), l'art. 87 sancisce che il venditore o l'organizzatore, nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto di viaggio, devono fornire per iscritto al consumatore una serie di informazioni ritenute basilari ai fini del viaggio che si sta per intraprendere. Tutte queste informazioni devono precedere la conclusione del contratto e si collocano quindi nella fase delle trattative. Il secondo comma precisa tuttavia che prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore devono comunicare al consumatore-viaggiatore per iscritto talune informazioni tra cui gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze; il recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore; la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione. Gli obblighi informativi, a ben vedere, riguardano anche il c.d. opuscolo (art. 86), ossia un dossier che, consegnato prima del viaggio, ha l'obiettivo di porre il consumatore nella condizione di avere quante più informazioni possibili sul viaggio acquistato.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |