Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala, in particolare, il nuovo art. 51-bis, che proroga al 2022 l'entrata in vigore della nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle s.r.l., modificando a tal fine l'art. 379, comma 3, del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.
La legge di conversione ha apportato, inoltre, altre modifiche, tra le quali:
L'art. 26 (“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”) prevede una serie di misure destinate al sostegno economico delle imprese, quali, ad esempio, un credito di imposta, pari al 20% dei conferimenti in esecuzione di aumenti di capitale. In sede di conversione è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i benefici in esame si applicano “anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per un approfondimento sulle misure previste dall'art. 26 si rinvia a: Signorelli, Il decreto Rilancio e il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, in questo portale.
Introduzione dell'Art. 38-ter (“Promozione del sistema delle società benefit”): al fine di sostenere il rafforzamento delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 18 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2020.
Introduzione dell'Art. 38-quater (“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del Bilancio”): ai soli fini civilistici, nella predisposizione dei bilanci, il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio (si rimanda, sul punto, al contributo di Sottoriva-Cerri, La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio, in questo portale).
Art. 119 (“Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”): il c.d. superbonus del 110% viene esteso anche agli enti del Terzo Settore. Il nuovo comma d-bis), inserito in fase di conversione, dispone infatti che le agevolazioni, originariamente destinate a persone fisiche, condomini, istituti delle case popolari, si applicano anche alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.
In tema di processo civile, inoltre, prosegue la “giustizia a distanza”: la conversione del d.l. rilancio prevede la proroga dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, nonché del pagamento telematico del contributo unificato. È prevista inoltre la possibilità di fissare fino al 31 ottobre 2020 udienze da remoto e con trattazione scritta.
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