Danni a “decorso occulto” (da emotrasfusione): da quando decorre la prescrizione?
21 Luglio 2020
È molto chiara la pronuncia qui in esame della Sez. VI Civile della Cassazione (ordinanza n. 14480/20, depositata il 9 luglio), che in modo lucido affronta il delicato tema della prescrizione inerente i danni cosiddetti “a decorso occulto”.
Il caso: danni a “decorso occulto” (da emotrasfusione). La cronologia degli eventi è importante essendo la decisione in commento interamente incentrata sulla problematica del momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione in caso di danni cosiddetti “a decorso occulto”.
Da quando decorre la prescrizione in queste ipotesi peculiari? La decisione della Corte d'appello viene criticata perché il diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza di una emotrasfusione con sangue infetto, come in tutti i casi di danni cosiddetti "a decorso occulto", decorre non dal momento in cui il danno si sia concretamente verificato, ma dal momento in cui il danneggiato può percepirne: da un lato, l'esistenza; dall'altro, la sua riconducibilità al fatto ingiusto commesso da un terzo.
Decisivo il momento in cui si ha contezza non solo del danno ma anche della sua derivazione causale. Le critiche della ricorrente sono condivise dalla Suprema Corte.
La violazione dell'art. 2935 c.c. (Decorrenza della prescrizione). Ebbene, ciò detto, i Giudice d'appello, nella loro motivazione, non affrontano quest'ultimo aspetto (vale a dire, quello della derivazione causale), con ciò delineando un vizio della sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c. (disposizione secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere).
Il principio di diritto. Dunque, nel cassare con rinvio la decisione impugnata, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: «L'accertamento del momento in cui ad un paziente viene resa nota l'esistenza della sua malattia, da solo, non è sufficiente per desumerne che a partire da quel momento il paziente sia anche consapevole della causa della malattia. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, l'exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno consistito nella contrazione di una malattia infettiva, causata da un fatto illecito, non può farsi decorrere dal momento della sola comunicazione al paziente dell'esistenza della malattia».
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
|