La Cassazione si pronuncia sulle fatture emesse relativamente ad operazioni inesistenti
21 Luglio 2020
Il GIP rigettava la richiesta di sequestro preventivo avanzata nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante di una società per fatture emesse relativamente a operazioni inesistenti, al fine di evadere l'IVA. Avverso il decreto di rigetto proponeva appello il PM e il Tribunale rigettava l'impugnazione. Avverso l'ordinanza propone ricorso in Cassazione il PM lamentando che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che nella nozione di fattura emessa per operazioni inesistenti non rientrano i casi in cui, come quello esaminato, a fronte di una prestazione, pur diversa da quella riportata nella fattura, sia comunque avvenuto il pagamento. Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato nell'escludere il reato per la mancanza di un vantaggio indebitamente conseguito dalla società dell'indagato, poiché la fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/200è delineato come reato di condotta.
La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, in primo luogo chiarisce la nozione normativamente corretta di fattura inesistente, specificando che per "fatture inesistenti" si intendono quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ossia quei soggetti che non hanno preso parte all'operazione e sono invece indicati nel documento. A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che «è configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d'opera (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 2), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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