Veicolo non assicurato: l'assicurazione del vettore che ha risarcito il terzo trasportato può rivalersi sul FGVS

Redazione Scientifica
22 Luglio 2020

In caso di sinistro stradale nel quale sia coinvolto un veicolo privo di copertura assicurativa, l'assicuratrice del vettore che abbia trasportato il terzo danneggiato ha la possibilità di rivalersi nei confronti dell'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.d.a.

Una compagnia assicurativa risarciva i danni subiti dal terzo trasportato dall'auto assicurata che era stata tamponata da un altro veicolo risultato privo di copertura assicurativa. La società agiva quindi in giudizio nei confronti dell'impresa assicurativa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada e del conducente responsabile per l'azione di rivalsa. Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo inapplicabile l'art. 141 c.d.a. in caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato. La compagnia assicurativa impugnava la pronuncia di prime cure, ma il Tribunale confermava la decisione. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

La compagnia assicurativa ricorrente si duole per aver la Corte territoriale escluso il suo diritto di agire nei confronti del FGVS in caso di sinistro con veicolo antagonista non assicurato, invocando l'applicazione analogica dell'art. 141, comma 4, c.d.a.
Il ricorso risulta fondato.

La giurisprudenza ha già avuto modo di riconoscere la possibilità del terzo trasportato di ottenere il risarcimento del danno dall'assicuratore del proprio vettore coinvolto in un sinistro in cui l'altro veicolo sia rimasto non identificato o sia privo di copertura assicurativa. Nel caso in esame si pone la questione circa la possibilità dell'assicuratrice del vettore che abbia trasportato il terzo danneggiato di rivalersi nei confronti dell'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.d.a..
Facendo il punto sul contesto normativo di riferimento ed in particolare sull'art. 150 c.d.a., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 141, e sull'art. 283 c.d.a., il Collegio afferma che «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, c.d.s, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 c.d.a.; nel caso in cui il veicolo del responsabili civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall'art. 283 c.d.a.».
In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.