Il caso. Una compagnia assicurativa notificava a Tizio un precetto di pagamento per il recupero di una somma di denaro; successivamente veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore e subito dopo venivano notificati due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., da parte di creditori della compagnia.
Tizio proponeva, allora, opposizione all'esecuzione intrapresa dalla compagnia di assicurazione, deducendone l'improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato.
Il giudice dell'esecuzione, sospesa la procedura esecutiva, assegnava un termine per introdurre l'opposizione nel merito dinanzi al GdP che rigettava l'opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa dalla società. L'opponente impugnava tale pronuncia, ma il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, rigettava il gravame. Intervengono così i Giudici di legittimità.
Pignoramento presso terzi. In particolare, il ricorrente sostiene che il pignoramento eseguito dal creditor creditoris avrebbe determinato l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.
A tal riguardo, con la sentenza in oggetto, i Supremi Giudici affermano che nel caso in cui un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ex art. 547 c.p.c., altrimenti rischia di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest'ultimo – proseguono i Giudici - «apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.».
Sulla base di questo nuovo principio affermato in materia, deve escludersi nel caso in esame che il pignoramento mobiliare eseguito sia divenuto improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla compagnia assicurativa.
Il giudice del gravame ha correttamente rigettato l'opposizione all'esecuzione basata su l'insorgenza di un obbligo di custodia ai sensi dell'art. 543 c.p.c., in realtà insussistente.
Pertanto, il ricorso è rigettato.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it