Il limite deontologico dell'avvocato nei confronti dell'ex cliente
23 Luglio 2020
Ho assistito madre e figlia come resistenti in un procedimento cautelare avente ad oggetto affari condominiali. La figlia, un anno dopo (non sono pertanto trascorsi i due anni previsti dal codice deontologico), mi chiede se posso assisterla per promuovere un procedimento di amministrazione di sostegno contro la madre, mia cliente. Posso agire o il mio mandato sarebbe in conflitto con l'art. 10 del codice deontologico?
Il divieto per il legale di assumere incarico contro il cosiddetto ex cliente ha portato molto ampia. Esso trova il suo luogo non tanto nell'art. 10 del codice deontologico, che esprime un dovere generico di correttezza e lealtà, ma, piuttosto, nell'art. 68. Il CNF ha avuto modo di affermare alcuni importanti principi sulla questione. Innanzitutto, scaturisce direttamente dalla lettera della norma contenuta nell'art. 68 del Codice Deontologico Forense, il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, che prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. Un tale divieto sussiste per l'avvocato sempreché non sia decorso un ragionevole periodo di tempo, che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e che non vi sia la possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie in precedenza acquisite. Per quanto concerne il limite temporale, infatti, sempre il CNF ribadisce che l'avvocato non può e non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, se non dopo il decorso di 2 anni dalla cessazione del rapporto professionale. Ma anche ciò potrebbe non esse sufficiente; infatti, anche dopo tale termine, egli deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già espletato. Ancora, bisogna considerare che il detto divieto non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza. Il solo modo di superare il rigido precetto della norma è quello di ottenere un'autorizzazione espressa dalla parte già in precedenza assistita. A questo punto, data l'ampiezza del divieto, posto proprio a tutela della parte, è evidente che nel caso di specie il legale non debba assumere un tale incarico. Infatti, appare quantomeno inadeguata un'eventuale autorizzazione di chi dovrà essere sottoposto ad A.d.s., potendo l'amministrando non essere del tutto in grado di comprendere il valore delle sue determinazioni, proprio in relazione alle condizioni che lo pongono in una situazione di “debolezza”. Pertanto si ritiene che, nel caso prospettato, il divieto impedisca al legale di assumere l'incarico indicato.
|