La ricostruzione del nesso causale e la regola "del più probabile che non"
24 Luglio 2020
Il caso. Tre fratelli e il loro padre convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, l'Azienda Ospedaliera, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per la morte della madre/moglie, ricoverata presso la struttura in attesa di un intervento chirurgico al cuore, mai avvenuto, essendo la signora deceduta il giorno precedente l'intervento, in seguito ad uno shock emorragico verificatosi dopo una manovra di toracentesi per versamento pleurico. Gli attori sostenevano che la morte della congiunta fosse riconducibile alla condotta colposa dei sanitari che non avevano effettuato gli opportuni controlli successivi, omettendo di diagnosticare la causa che avrebbe condotto la paziente alla morte. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria. La decisione veniva riformata, in toto, dalla Corte di Appello di Firenze la quale riteneva insussistente la prova del nesso eziologico tra la condotta dei medici e la morte della paziente, nonché del carattere illecito della condotta dei sanitari. Deceduto nelle more del giudizio di primo grado il marito della donna, i tre germani proponevano ricorso per Cassazione, in proprio e come successori nel processo del padre, avverso la sentenza della Corte toscana, sulla base di due motivi, il primo dei quali, in particolare, composto di una pluralità di doglianze. Resisteva in giudizio l'Azienda ospedaliera con controricorso.
Osservazioni. I ricorrenti denunciano innanzitutto l'errata ripartizione dell'onere probatorio del nesso causale tra le parti del giudizio (paziente/eredi e struttura sanitaria). La S.C. ritiene che nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea un duplice ciclo causale: uno, a monte, relativo all'evento dannoso- che deve essere provato dal creditore danneggiato-, l'altro, a valle, relativo all'impossibilità di adempiere, che va provato dal debitore /danneggiante. Incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia (morte) e la condotta dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al danneggiante dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Per i ricorrenti la Corte toscana, da un lato, non avrebbe applicato il principio del “più probabile che non” ai fini della ricostruzione dell'efficienza eziologica della condotta della convenuta, chiedendo invece, un insolito grado di certezza nella causazione dell'evento; dall'altro, avrebbe individuato delle ipotetiche concause o cause alternative del decesso, mai allegate o provate, formulando una mera congettura. Per i Supremi giudici, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, in quello civile opera la regola del “più probabile che non”, altresì denominata “preponderanza dell'evidenza”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel civile tra le due parti contendenti. Per i Supremi Giudici la sentenza impugnata ha disatteso la regola iuris che impone di accertare il nesso di causalità materiale secondo il criterio del “più probabile che non”: il giudice avrebbe dovuto scegliere l'ipotesi che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore alle altre e, inoltre, ritenere, come vero, l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Conclusione. La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, nell'accogliere il primo motivo di ricorso e nel dichiarare assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, nonché per la liquidazione delle spese giudiziali.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |