Protezione internazionale e data di rilascio della procura alle liti per il ricorso in Cassazione

Redazione scientifica
22 Luglio 2020

In materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma.

Il caso. Un cittadino straniero, che si vedeva negato il riconoscimento della protezione internazionale sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale, proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge.

Protezione internazionale. La Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, rileva la non specificità e l'incompletezza della procura alle liti apposta a margine del ricorso presentato dal cittadino straniero. Infatti, nel documento non è indicata la data di rilascio e dunque, in violazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio in suo favore, imposta al fine di dimostrare che la procura alle liti è stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
A tal proposito i Giudici, dunque, esprimono il principio di diritto secondo cui: «in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell'atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria».
Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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