Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnalano, in particolare:
Atti di accertamento (art. 157): differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni;
Carichi riscossione (art. 154): proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'art. 68 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020. Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni;
Tributi locali (art. 118-ter): Possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;
TOSAP e COSAP (art. 181): esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito;
Esenzione IRAP (art. 24): esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40% - dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti;
Versamenti sospesi (artt. 126-127): proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (DL 9/2020, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 23/2020 conv. in L. 40/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data;
Versamenti fiscali (art. 149): proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. decreto fiscale 2019
Crediti imposta (art. 122): possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
Detrazioni fiscali: (art. 121) possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo. Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari;
Detrazioni 110% (art. 119): rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche). L'agevolazione è stata modificata ed estesa: in particolare, per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case (un'unica unità immobiliare oltre all'abitazione principale);
Bonus vacanze (art. 176): Concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro;
DPI (art. 124): riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il Covid-19.
La legge di conversione ha apportato, inoltre, altre modifiche in materia societaria, tra le quali:
L'art. 26 (“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”) prevede una serie di misure destinate al sostegno economico delle imprese, quali, ad esempio, un credito di imposta, pari al 20% dei conferimenti in esecuzione di aumenti di capitale. In sede di conversione è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i benefici in esame si applicano “anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per un approfondimento sulle misure previste dall'art. 26 si rinvia a: Signorelli, Il decreto Rilancio e il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, in ilSocietario.it;
Introduzione dell'Art. 38-quater (“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del Bilancio”): ai soli fini civilistici, nella predisposizione dei bilanci, il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio (si rimanda, sul punto, al contributo di Sottoriva-Cerri, La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio, in ilSocietario.it).
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.