In G.U. la Legge di conversione del 'Decreto Rilancio'

La Redazione
21 Luglio 2020

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnalano, in particolare:

  • Atti di accertamento (art. 157): differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni;
  • Carichi riscossione (art. 154): proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'art. 68 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020. Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni;
  • Tributi locali (art. 118-ter): Possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;
  • TOSAP e COSAP (art. 181): esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito;
  • Esenzione IRAP (art. 24): esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40% - dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti;
  • Versamenti sospesi (artt. 126-127): proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (DL 9/2020, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 23/2020 conv. in L. 40/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data;
  • Versamenti fiscali (art. 149): proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. decreto fiscale 2019
  • Crediti imposta (art. 122): possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
  • Detrazioni fiscali: (art. 121) possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo. Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari;
  • Detrazioni 110% (art. 119): rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche). L'agevolazione è stata modificata ed estesa: in particolare, per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case (un'unica unità immobiliare oltre all'abitazione principale);
  • Bonus vacanze (art. 176): Concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • DPI (art. 124): riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il Covid-19.

La legge di conversione ha apportato, inoltre, altre modifiche in materia societaria, tra le quali:

  • L'art. 26 (“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”) prevede una serie di misure destinate al sostegno economico delle imprese, quali, ad esempio, un credito di imposta, pari al 20% dei conferimenti in esecuzione di aumenti di capitale. In sede di conversione è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i benefici in esame si applicano “anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per un approfondimento sulle misure previste dall'art. 26 si rinvia a: Signorelli, Il decreto Rilancio e il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, in ilSocietario.it;
  • Introduzione dell'Art. 38-quater (“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del Bilancio”): ai soli fini civilistici, nella predisposizione dei bilanci, il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio (si rimanda, sul punto, al contributo di Sottoriva-Cerri, La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio, in ilSocietario.it).

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