Saranno le Sezioni Unite a decidere sulla definitività del credito IVA

La Redazione
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27 Luglio 2020

È rimessa alle Sezioni Unite la decisione sulla definitività del credito IVA indicato in dichiarazione una volta decorso il termine di decadenza dell'accertamento da parte dell'AE.

È rimessa alle Sezioni Unite la decisione sulla definitività del credito IVA indicato in dichiarazione una volta decorso il termine di decadenza dell'accertamento da parte dell'AE.

Nella fattispecie, l'AE si era rifiutata di restituire un credito IVA alla società richiedente; in entrambi i gradi di merito veniva confermato il diritto alla restituzione, sul presupposto che l'AE non aveva sollevato contestazioni entro i termini ordinari di decadenza dell'accertamento (di cui all'art. 57 d.P.R. n. 633/72).

L'AE impugnava la decisione davanti alla Suprema Corte sostenendo che il credito IVA del richiedente non fosse soggetto al termine di decadenza, essendo quest'ultimo previsto solo per il recupero di debiti d'imposta.

Sono diversi gli orientamenti sul punto, in sintesi:

Orientamento a favore: Tra le pronuce conformi troviamo la Cass.Civ. 22 aprile 2005 n. 8460 intema di diniego del diritto di rimborso del credito IVA di decadenza; così come le pronunce Cass. 10 gennaio 2004 n. 194, Cass. 16 dicembre 2008 n. 29398, Cass. 9 aprile 2009 n. 8642 in tema di contestazione dei requisiti di accesso al rimborso.

Orientamento a sfavore: in tema di rimborso d'imposte, l'AE può contestare il credito esposto nella dichiarazione dei redditi anche se sono scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza aver adottato alcun provvedimento, perché tali termini decadenziali riguardano i suoi crediti e non i debiti (cfr. Cass. SU 15 marzo 2016 n. 5069). Inoltre poiché il contribuente, in sede di impugnazione, può sempre rettificare la propria dichiarazione, anche decorso il termine per presentare l'istanza di rimborso, se derivano oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che devono restare a suo carico, tale facoltà dovrebbe essere consentita anche all'AE in sede di rimborso se il contribuente chiede il pagamento di crediti d'imposta inesistenti (cfr. Cass. 28 ottobre 2015 n. 21968)