Nessuna motivazione è richiesta per il calcolo degli interessi di mora
27 Luglio 2020
In materia tributaria il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege. Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze. Ne consegue che nessuna motivazione al riguardo deve essere contenuta nella cartella, essendo sufficiente il riferimento alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza. |