Disapplicata la clausola contrattuale che esclude il risarcimento del terzo trasportato proprietario per contrasto con la normativa comunitaria
28 Luglio 2020
Premessa. La pronuncia n. 13738, depositata in cancelleria il 3 luglio 2020, attiene alla materia del risarcimento danni nella responsabilità civile da circolazione stradale. L'interesse della pronuncia, a parere della scrivente, si palesa nel meccanismo di concreta disapplicazione di una clausola contrattuale, contenuta nel contratto di assicurazione e limitativa del risarcimento danni, come infra specificato, per mezzo di principi di diritto affermati in ambito comunitario, grazie ai quali, quindi, la tutela giuridica della posizione del terzo trasportato torna ad essere piena.
Il fatto. La vicenda posta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione concerne una domanda di risarcimento danni per lesioni subite dal terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale. La vicenda, per quanto possa apparire banale sotto l'aspetto del tipo di azione esperibile dal terzo trasportato, è peculiare giacché questi era al contempo il proprietario/contraente assicurato che viaggiava sul proprio mezzo, condotto nelle circostanze da altro soggetto.
La parità di trattamento dei terzi trasportati nella normativa comunitaria. Il caso giungeva così al vaglio della Suprema Corte di Cassazione alla quale veniva denunciata la falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c. e degli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria 84/5/CEE nonché dell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione. Nello specifico il terzo trasportato denunciava la contrarietà della clausola invocata ex adverso al principio comunitario in forza del quale il proprietario trasportato ha diritto nei confronti del suo assicuratore al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, non potendosi attribuire rilievo alle clausole interne che condizionino la copertura assicurativa all'identità del conducente.
Concludendo. La lettura in combinato disposto dei principi comunitari di cui sopra ha consentito alla Cassazione di assimilare la posizione del proprietario del veicolo a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente, con conseguente ed indiretta disapplicazione di clausole contrattuali limitative, che escludano la copertura assicurativa a causa della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o senza patente di guida, in quanto, per l'appunto, contrastanti con la vigente normativa comunitaria.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |