Il regolamento condominiale non può vietare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento

Redazione scientifica
28 Luglio 2020

La clausola del regolamento condominiale che prevede il divieto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare è nulla, sempre che il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento dell'impianto stesso.

Una condomina citava in giudizio il Condominio chiedendo l'accertamento della legittimità del distacco dall'impianto centralizzato. Chiedeva inoltre l'esenzione dalle spese di consumo, ferme restando le spese di conservazione dell'impianto a suo carico. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado in virtù del regolamento condominiale che prevedeva esplicitamente il divieto di distacco del condomino dall'impianto centralizzato e prevedeva, in tema di riparto delle spese, l'obbligo di contribuzione da parte di tutti i condomini. Per la cassazione della pronuncia d'appello ha proposto ricorso la soccombente.

La ricorrente lamenta l'erronea interpretazione del regolamento condominiale essendosi la Corte territoriale attenuta al solo dato letterale della norma che ammette la possibilità per i condomini di modificare gli elementi radianti con il consenso dell'amministratore. Tale facoltà dovrebbe comprendere anche quella di distaccarsi dall'impianto centralizzato in virtù del principio di solidarietà sociale e dell'interesse al risparmio energetico di cui al d.l. n. 102/2014, in attuazione della direttiva CEE 2012/27/UE in materia di contabilizzatori individuali. Il giudice avrebbe dunque dovuto limitarsi ad accertare l'eventuale pregiudizio al funzionamento del sistema a causa del distacco.

Il Collegio, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che il regolamento condominiale non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138, comma 4, c.c., con la conseguenza che la clausola del regolamento che vieti al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare è nulla, sempre che il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento. Una volta accertato che il distacco dall'impianto centralizzato non rechi pregiudizio al funzionamento dello stesso, il condomino è dunque esonerato ex art. 1123, comma 2, c.c. dalle spese per l'uso di quest'ultimo. Resterà onerato delle sole spese di conservazione dell'impianto.
Sottolinea infine la Corte come l'ordinamento mostri di privilegiare un favor per il distacco dall'impianto centralizzato nel preminente interesse generale del risparmio energetico.
In conclusione il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello che dovrà accertare se il distacco da parte della ricorrente dall'impianto centralizzato abbia cagionato un pregiudizio al funzionamento dello stesso e, in caso negativo, dichiarare che la stessa è tenuta alle sole spese di conservazione.