Ai fini della liquidazione del danno in via equitativa la parte deve provare ogni elemento utile alla quantificazione del diritto
29 Luglio 2020
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15680 depositata il 23 luglio 2020.
Un avvocato citava a comparire dinnanzi al Tribunale territorialmente competente Poste Italiane spa esponendo di essere stato incaricato per una controversia civile da trattarsi in Sardegna; che aveva, pertanto, predisposto il fascicolo di causa con gli atti e documenti ed aveva provveduto in una certa data ad inoltrarlo tramite “posta celere uno plus ordinaria” al proprio corrispondente in loco affinché si costituisse e svolgesse le difese come da istruzioni allegate. Tuttavia, esponeva che, acquisita notizia del mancato recapito del plico contenente il fascicolo, annullato ogni altro impegno si era recato repentinamente presso il domicilio del corrispondente in loco al fine di consegnargli di persona la copia degli atti e dei documenti utili per la difesa in giudizio. Esponeva che Poste Italiane spa avrebbe dovuto ex contractu recapitare il plico entro ventiquattro ore decorrenti dal giorno seguente la spedizione, ma che al contrario, la consegna era stata eseguita dopo circa un mese.
I Giudici Supremi, hanno ritenuto destituito di ogni fondamento il primo motivo di ricorso proposto dal difensore con il quale quest'ultimo denunciava violazione e/o falsa applicazione in particolare degli artt. 112 e 115, comma 2, c.p.c. oltreché degli artt. 1226 e 2056 c.c., avendo l'adita Corte di Appello fatto cattivo uso, a suo dire, del potere di valutazione equitativa del danno che dovrebbe tendere all'integrità del risarcimento. In particolare, il ricorrente deduceva che il Collegio di merito avrebbe potuto far ricorso alle presunzioni ancorate alla sua età e alle necessità di vitto e alloggio connessa alla trasferta affrontata.
Su tale scorta, conclude la pronuncia, se è vero, come è vero, che la liquidazione equitativa importa che il ricorrente non è sollevato dall'onere di allegare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del pregiudizio e di cui possa ragionevolmente disporre – ineccepibilmente e congruamente la Corte di merito ha dato atto che, al di là della copia dei biglietti aerei, l'appellante principale non aveva fornito nessun ulteriore riscontro documentale.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |