La delibera condominiale non può costituire l'unico parametro interpretativo del regolamento sottoscritto dai condomini
30 Luglio 2020
Il condominio citava in giudizio i condomini per ottenere la declaratoria di illegittimità dei lavori da questi eseguiti nel tentativo di recupero del sottotetto a fini abitativi, trattandosi di innovazioni vietate ex art. 1120 c.c. per alterazione del decoro architettonico. I convenuti resistevano alla domanda e chiedevano il risarcimento dei danni per il rifiuto illegittimo all'esecuzione dei lavori da parte del condominio.
Proposto ricorso per cassazione da parte del condominio, i Giudici di legittimità rilevano che, avendo il regolamento condominiale natura contrattuale, il giudice, nell'interpretarlo, deve utilizzare i canoni ermeneutici del codice civile e leggere le clausole nel loro complesso, evitando di limitarsi alle singole disposizioni o di provare a ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti contraenti. Ed infatti, l'art. 1362 c.c., laddove prescrive all'interprete di indagare quale sia la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, intende ribadire che «qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile».
Fonte: dirittoegiustizia.it |