Diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare l'abbigliamento di servizio, cd. tempo tuta

30 Luglio 2020

L'attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l'obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

L'attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l'obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

Nel caso di specie, il giudice ribadisce che l'attività di vestizione attiene certamente a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, ma costituisce, tuttavia, attività svolta non solo nell'interesse della ASL, ma dell'igiene e sicurezza pubblica. Il giudicante afferma che ciò che rileva è unicamente che le attività di cui trattasi siano state svolte in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso essere autonomamente retribuite, in conformità ai principi sopra esposti. Ne consegue che siffatta attività dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'ASL.

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