Creditore “antistatario” e pagamento delle spese legali
30 Luglio 2020
Ho agito esecutivamente contro il debitore soccombente in forza di un titolo che mi ha dichiarato antistatario. Le esecuzioni non sono andate a buon fine stante l'indigenza del debitore. È possibile addebitare le spese della fase esecutiva attivata in qualità di procuratore antistatario al proprio cliente?
Con il termine “antistatario” ci si riferisce al caso in cui l'avvocato dichiari di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio; in tal caso il legale stesso può chiedere che, in caso di esito vittorioso del giudizio, il giudice condanni la controparte a pagare le spese legali direttamente a suo favore. La norma di riferimento è l'art. 93 c.p.c. che, al primo comma, stabilisce che «Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate». Nel caso in cui, però, come si riporta nel quesito, il recupero delle somme contro la parte soccombente non sia andato a buon fine, ben potrà il legale rivolgersi al proprio cliente nei confronti del quale permane sempre il rapporto di mandato professionale che lo legittima a richiedere a quest'ultimo le proprie spettanze. Infatti, il difensore antistatario ha la facoltà di percepire direttamente le proprie spese legali dalla controparte ma non rinuncia affatto al proprio credito nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie spettanze. Come insegna la giurisprudenza, anche in ambito amministrativo «In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c. , s'instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo» (Tar Bari, sez. II, 3 gennaio 2018 , n. 10). Pertanto, non viene meno il rapporto obbligatorio fra la parte, anche vittoriosa, ed il proprio difensore: «I legali che si siano dichiarati distrattari possono in ogni caso rivolgersi ai propri assistiti sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l'intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto» (Trib. Cassino, 21 giugno 2016, n. 867).
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