Istanza di adesione valida se spedita entro i termini anche in busta chiusa

30 Luglio 2020

L'istanza di accertamento con adesione è validamente presentata se spedita (e non anche ricevuta) entro i termini, e anche se in busta chiusa. Essa infatti è validamente spedita, in busta chiusa, con raccomandata, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, poiché trattasi di mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati; in tal caso, rileva la data di spedizione, e non quella di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo per la presentazione della stessa.

L'istanza di accertamento con adesione inviata in busta chiusa si considera presentata al momento della spedizione quando il contenuto della busta stessa non sia contestato dal ricevente. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 23 luglio 2020 n. 15755.

Il Fisco ha notificato ad una società di persone un atto impositivo con il quale contestava violazioni ai fini IRAP ed IVA per l'anno 2006, avendo rilevato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; ha notificato, altresì, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei due soci ai fini IRPEF. La società in data 17 febbraio 2012 ha inoltrato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 , comma 3, D.lgs. n. 218/1997 a mezzo invio di raccomandata in busta chiusa con ricevuta di ritorno, che perveniva all'Ufficio il giorno dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Il giudice di prima istanza ha dichiarato il ricorso avverso l'avviso inammissibile perché tardivo. Il giudice del gravame, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento. Esso ha osservato, in via preliminare, che doveva darsi rilevanza alla data di invio del plico contenente l'istanza di accertamento con adesione e non alla data di ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione, per cui era da respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo; nel merito, non ravvisando motivi di urgenza o adeguate motivazioni che potessero giustificare l'inosservanza del termine di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine è sanzionato con la dichiarazione di invalidità dell'atto, come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22230 del 4 novembre 2010.

I Supremi Giudici, con la pronuncia citata, hanno dichiarato il ricorso per cassazione del Fisco infondato sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.


L'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 218/1997, nel disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire, prevede che l'istanza possa essere presentata dal contribuente in carta libera, con la indicazione del recapito, anche telefonico, e, quanto al termine per la proposizione dell'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria, si limita a stabilire che è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in conformità a quanto dispone l'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alla questione della tempestività delle istanze di accertamento con adesione spedite a mezzo posta l'istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l'art. 12 d.lgs. n. 218/1997, prescrive unicamente la forma scritta e , del resto, non è ammissibile l'estensione analogica di una causa di decadenza che l'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 pone in combinato disposto con l'art. 20 dello stesso decreto unicamente con riferimento al ricorso giurisdizionale, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale che sia stato spedito alla Commissione tributaria provinciale con raccomandata priva di avviso di ricevimento ed in busta chiusa Ne discende che, stante il principio di tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione la decisione del giudice di merito circa la legittimità dell'istanza di accertamento con adesione inviata dalla contribuente risulta conforme ai superiori principi richiamati, non avendo la Agenzia delle entrate neppure dedotto che la busta chiusa non contenesse l'istanza di accertamento con adesione relativa all'avviso di accertamento previamente notificato alla contribuente.

E' valida l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997 spedita all'Ufficio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, a differenza di quanto previsto invece per il ricorso che, in base all'art. 20 d.lgs. n. 546/1992, deve essere spedito in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il calcolo dei 60 giorni entro i quali deve essere presentata l'istanza di adesione si chiude alla data di spedizione di detta istanza, a nulla rilevando il fatto che essa pervenga all'Ufficio soltanto successivamente allo spirare del predetto termine di 60 giorni.
L'istanza di cui all'art. 12 d.lgs. n. 218/1997, può essere presentata anche mediante spedizione di raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, non applicandosi a tale presentazione le più rigorose prescrizioni dettate dall'art. 20 d.lgs. n. 546/1992, per la corretta proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi alle Commissioni tributarie (Cass. civ. Sez. V, 30/07/2014, n. 17314).


Tale istanza è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l'art. 12 sopra detto prescrive unicamente la forma scritta.
Né, del resto, è ammissibile l'estensione analogica dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale.
Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché gli atti impeditivi delle decadenze vengono in considerazione in funzione delle conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi dell'effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario, essendo la qualifica e la disciplina degli atti quali recettizi correlata ad esigenze di tutela del destinatario non rilevanti dall'angolo visuale di cui trattasi (ove viene il rilievo la tutela della posizione - anche e soprattutto - del mittente interessato ad impedire la decadenza), fermo restando che l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere (e qui rileva, invece, il piano della recettizietà) sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza.


In definitiva, quindi, deve ritenersi che l'istanza di accertamento con adesione possa essere spedita, in busta chiusa, tramite raccomandata, costituendo ciò una mera irregolarità, ma solo nella ipotesi in cui il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati dalla controparte. Pertanto, è opportuno, qualora si voglia, o sia necessario, spedire con raccomandata l'istanza di adesione, farlo senza busta. In tal caso, rileva la data di spedizione per la verifica del rispetto del termine di 60 giorni per proporre ricorso e per la conseguente attivazione del periodo sospensivo di 90 giorni per concludere il procedimento di adesione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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