Trasferimento d'Azienda. Procedura ex art. 47, L. 29.12.1990, n. 428

Franco Raimondo Boccia
31 Luglio 2020

Tra le modifiche introdotte spicca, in quanto è una novità nella normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia Covid – 19, la disposizione concernente il trasferimento d'azienda. Nello specifico la disposizione inserita riguarda la durata della procedura di consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali...

La L. 17.7.2020, n. 77, pubblicata in data 18.7.2020, di conversione del D.L. 19.5.2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio Italia” ha inserito alcune modifiche rilevanti per il diritto del lavoro.

Tra le modifiche introdotte spicca, in quanto è una novità nella normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia Covid – 19, la disposizione concernente il trasferimento d'azienda. Nello specifico la disposizione inserita riguarda la durata della procedura di consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali; procedura che può seguire, su impulso delle organizzazioni sindacali, alla comunicazione per iscritto che il cedente ed il cessionario debbono dare 25 giorni prima dell'efficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 47, 1 comma, L. 428/1990. La disposizione introdotta lascia perplessi sulla effettiva utilità, perché, da un lato, è una novità in tutta la normativa emergenziale emanata per la pandemia, d'altro lato, si tratta di un intervento temporaneo ad efficacia limitata al 17.8.2020.

Si può ipotizzare che l'intenzione del legislatore sia stata quella di introdurre una norma di completamento di quella, già contenuta nella normativa emergenziale, di sospensione dei licenziamenti con una equiparazione, non condivisibile, del trasferimento d'azienda al licenziamento.

La modifica in esame è stata inserita dalla Legge di conversione (L. 77/2020) all'art. 80 del D.L. 34/2020 come comma 1 bis che così recita:

“1 -bis . Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.”

La norma introdotta deve, quindi, leggersi, per valutarne gli effetti, in correlazione all'art. 47, 2 comma 2, L. 428/1990 che disciplina lo svolgersi della procedura di consultazione sindacale.

In particolare per i profili che qui interessano, in quanto sono direttamente interessati dalla disposizione contenuta nell'art. 80, comma 1 bis, è la procedura che trova la sua attivazione dalla comunicazione prevista nell'art. 47, 1 comma, e il suo sviluppo nell'art. 47, 2 comma, L. 428/1990.

Più precisamente in base al 1 comma dell'art. 47 in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda il cedente ed il cessionario debbono darne comunicazione scritta alle RSU o alle organizzazione sindacali che hanno stipulato il contratto applicato in azienda almeno 25 giorni prima dell'efficacia del trasferimento.

Il secondo comma dell'art. 47 prevede che le OO.SS nei 7 giorni dalla comunicazione possono chiedere l'esame congiunto e nei successivi 7 giorni il cedente ed il cessionario debbono dare inizio alla consultazione. Nel caso in cui nei dieci giorni successivi non sia raggiunto l'accordo la procedura è comunque conclusa. Nell'impianto dell'art. 47, L. 428/1990, quindi, l'intera procedura si conclude nell'arco temporale complessivo massimo di 25 giorni. La procedura potrebbe concludersi anche prima ove le OO. SS. richiedano subito l'esame congiunto e le aziende interessate l'attivino subito.

La disposizione introdotta con il comma 1 bis inserito dalla Legge di conversione (L. 77/2020) nell'art. 80 del D.L. 34/2002 prevede che ove non sia raggiunto l'accordo la procedura deve proseguire fino allo spirare del 45 giorno.

In base a questa norma, applicabile dal 19.7.2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. avvenuta il 18.7.2020) e sino al 17.8.2020 (salvo che non venga prorogata), e per darne una lettura concreta si deve ritenere quanto segue:

  • l'espressione “non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni” riguarda la procedura nel suo complesso. In detto arco temporale limitato, quindi, la procedura ha la maggiore durata estesa a 45 giorni, con decorrenza dalla data di comunicazione delle ragioni del trasferimento;
  • la disposizione riguarda le procedure ancora in corso alla data del 19.7.2020 e per queste il termine della procedura si allunga sino al compimento del 45 giorno, decorrenti dalla data della comunicazione. Per aversi perfetta coincidenza tra inizio procedura, data del 17.8 (scadenza della norma), con il compimento dei 45 giorni previsti dall'art. 80, comma 1 bis, deve trattarsi di procedura iniziata il 3.7.2020. In questo caso i 45 giorni terminano esattamente il 17.8.2020. Nelle procedure iniziate dopo il 3.7 e dopo il 19.7.2020 alla scadenza della norma (17.8.2020) i quarantacinque giorni non sono ancora decorsi;
  • nell'ipotesi in cui alla data del 17.8.2020 (data di cessazione di efficacia della norma) e la procedura sia ancora in corso, perché non spirati i complessivi 45 giorni si possono avere le seguenti due distinte situazioni: c1) non sono ancora decorsi i 25 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 47, 1 comma, L. 428/1990; c2) sono decorsi i 45 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 47, 1 comma, L. 428/1990. In queste due ipotesi a rigore trattandosi di norma ad efficacia temporale limitata riprendono pieno vigore le norme dell'art. 47. Talché nel caso c1 bisogna attendere il completo decorso del termine di 25 giorni; nel caso c2 si deve ritenere la procedura conclusa.

In entrambi i casi, tuttavia, per una ragione prudenziale, appare opportuno attendere il decorso dei 45 giorni.

Si deve infine segnalare che in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 1 bis, D.L. 34/20020, qui in esame, si applica la disposizione di cui all'art. 47, comma 3, L. 428/1990 che dispone:

Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La violazione della norma quindi espone alla procedura di repressione della condotta antisindacale.

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