Opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale
31 Luglio 2020
Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione a precetto per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa; di talché, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto a invalidarne l'efficacia in base a eccezioni o difese che devono essere dedotte nel giudizio nel cui corso era stato pronunciato il titolo medesimo, ovvero nella relativa fase di impugnazione, potendo solo controllare la persistente validità del titolo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.
(Nel caso di specie, - osservato che a base della azione esecutiva opposta vi era un titolo di formazione giudiziale e che i motivi di opposizione formulati attenevano a ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo da far valere solo nel giudizio di cognizione -, il giudice, rilevando che non erano ravvisabili gravi motivi per accogliere l'istanza di sospensione di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c., non ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo). |