Congedo parentale e conteggio anche dei giorni festivi/non lavorativi
31 Luglio 2020
Nel periodo di congedo parentale frazionato, il fatto che il lavoratore riprenda la sua attività in un giorno precedente uno festivo, subito dopo astenendosi nuovamente dal lavoro, interrompe la continuità del conteggio? Dovranno considerarsi le giornate non festive nel limite massimo del congedo?
In forza dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, la fruizione del congedo parentale - configurante un diritto potestativo del lavoratore che prevale sui confliggenti interessi organizzativi datoriali- si interrompe qualora l'interessato rientri al lavoro, ricominciando a decorrere dal momento della nuova, successiva, astensione.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si terrà conto anche dei giorni festivi tutte le volte in cui gli stessi rientrino interamente, senza soluzione di continuità, nel periodo di fruizione del congedo. In altri termini, ogniqualvolta i giorni festivi - o comunque non lavorativi- siano inclusi in un periodo di congedo parentale ed uno successivo di ripresa dell'attività lavorativa, ovvero tra un periodo e l'altro di congedo, opererà una presunzione di continuità di quest'ultimo, sicché anche tali giornate verranno computate nel periodo di assenza a titolo di congedo.
Tale conteggio è da escludere, invece, nel caso in cui il beneficiario rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, in quanto il diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa, la quale sarebbe altrimenti dovuta, non può riferirsi a giornate in cui l'attività lavorativa non sarebbe comunque svolta.
Cfr. Cass., sez. lav., 22 luglio 2020, n. 15633. |