Con la conversione del d.l. rilancio prosegue la “giustizia a distanza”
03 Agosto 2020
Il d.l. n. 34/2020, cd. decreto rilancio, è stato convertito dalla l. n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020.
Per quanto riguarda il processo civile, la conversione del d.l. rilancio prevede la proroga dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, nonché del pagamento telematico del contributo unificato. È prevista inoltre la possibilità di fissare fino al 31 ottobre 2020 udienze da remoto e con trattazione scritta. In particolare, al comma 4 dell'art. 221 l. n. 77/2020, che a sua volta modifica l'art. 83 d.l. n. 18/2020, si legge che «Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.». Quanto alla partecipazione alle udienze civili il comma 6 prevede che possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, precisando inoltre che «la parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione». L'istanza deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il giudice può inoltre disporre, previo consenso delle parti, «che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)
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