Con la conversione del d.l. rilancio prosegue la “giustizia a distanza”

Redazione Scientifica
03 Agosto 2020

Con la l. n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il d.l. n. 34/2020, cd. decreto rilancio, è stato convertito dalla l. n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020.

Per quanto riguarda il processo civile, la conversione del d.l. rilancio prevede la proroga dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, nonché del pagamento telematico del contributo unificato. È prevista inoltre la possibilità di fissare fino al 31 ottobre 2020 udienze da remoto e con trattazione scritta. In particolare, al comma 4 dell'art. 221 l. n. 77/2020, che a sua volta modifica l'art. 83 d.l. n. 18/2020, si legge che «Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.».
Il successivo comma 5 si riferisce ai procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione: «il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonchè l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82».

Quanto alla partecipazione alle udienze civili il comma 6 prevede che possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, precisando inoltre che «la parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione». L'istanza deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il giudice può inoltre disporre, previo consenso delle parti, «che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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