Decreto Rilancio e proroga automatica del contratto a termine, l’art. 41 Cost.
03 Agosto 2020
È stato stipulato un contratto a termine per sostituire un lavoratore assente. Il rientro di quest'ultimo esclude la proroga automatica stabilita della legge di conversione del decreto c.d. Rilancio?
In sede di conversione del Decreto c.d. Rilancio, la l. n. 77 del 2020 ha introdotto all'art. 93, il comma 1-bis, in forza del quale, a partire dal 19 luglio 2020, sono prorogati automaticamente, e per "una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa" determinata dell'emergenza Covid-19, i termini apposti a determinate tipologie contrattuali, tra le quali quello a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Tale disposizione, tuttavia, non potrebbe non essere letta congiuntamente all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 (come modificato dalla l. n. 96/2018), in modo particolare con le causali legittimanti l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro. Il legislatore ha riconosciuto alla parte datoriale la possibilità di derogare a suddetta disciplina (art. 93, comma 1), così consentendo una maggiore elasticità di scelta nell'organizzazione della propria attività in una situazione peculiare come quella attuale.
Tale prospettiva di favore si pone in contrasto con l'automaticità fissata dal comma immediatamente successivo (comma 1-bis): sebbene la proroga potrebbe trovare una giustificazione nella volontà di garantire la formazione limitatamente ai contratti di apprendistato, essa è difficilmente conciliabile con l'esigenza sostitutiva suscettibile di determinare il datore alla stipula di un contratto a termine.
La legge, in tale ipotesi, imporrebbe un surplus di organico, tenuto conto che, cessata l'assenza del dipendente sostituito, la prestazione di quest'ultimo verrebbe ad aggiungersi a quella del lavoratore a termine, cui contratto sia stato "automaticamente" prorogato. Il dato testuale dell'art. 93 comma 1-bis, non consente - salvo eventuali chiarimenti successivi del legislatore - di affermare con certezza la non operatività della proroga in tali situazioni di sostanziale eccedenza di personale, sebbene sia comunque evidente l'opinabile incidenza sull'attività datoriale, in violazione dell'art. 41 Cost.
L'irragionevolezza si manifesta ulteriormente nel caso in cui, ad es., la proroga interessi un rapporto di somministrazione: l'agenzia dovrebbe prorogare il contratto anche ove l'utilizzatore non intenda impiegare, oltre il termine iniziale, il lavoratore. |