Le novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. N. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio
Lorena Carleo
31 Luglio 2020
La legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.72020 (Suppl. Ord. n. 25) ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, anche noto come “decreto rilancio”.
Introduzione
La legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.72020 (Suppl. Ord. n. 25) ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, anche noto come “decreto rilancio”.
Di seguito si indica la disciplina dettata dal testo del decreto legge all'esito della conversione con riferimento alle tematiche indicate in rubrica.
Artt. 68 – 69 – 70 – 70 bis e 71: Cassa integrazione guadagni
La legge di conversione del D.L. 34 del 16 luglio u.s. recepisce le modifiche che, in tema di ammortizzatori sociali, aveva già operato il decreto n. 52 del 16 giugno 2020, rispetto ai periodi spettanti e ai termini di presentazione, ovvero l'immediata fruizione. Invero i datori di lavoro che nell'anno in corso sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, compresa la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza covid 19” per una durata di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. Altresì, viene riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti, laddove – si osserva – che inizialmente la fruizione di detto ulteriore periodo era stata prevista solo a decorrere dalla fine di settembre, mentre nella legge di conversione è stata resa di immediata utilizzazione sin dal 1 settembre p.v. (ad esclusione delle aziende operanti nei settori del turismo, spettacolo, ecc., per i quali è prevista la fruizione antecedentemente al 1 settembre p.v.). Resta ferma in ogni caso ferma la durata massima di 18 settimane. In particolare, quanto alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e al Fondo di integrazione salariale (FIS), i cui beneficiari devono risultare in forza al 25 marzo 2020 così come già previsto nel decreto legge, viene reintrodotta l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, ovvero che hanno già richiesto e fruito le prime 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.04.u.s., il testo della legge all'art. 69 prevede che le stesse possono incrementare la durata massima nel seguente modo: a) di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane; b) di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Parimenti, quanto alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), ex artt. 70 e 70 bis della legge in esame, alle imprese beneficiarie spettano le medesime settimane di integrazione salariale pari a 18 complessive, fruibili con le stesse modalità previste per la CIGO e per l'assegno ordinario, con l'unica differenza che il datore di lavoro deve aver solo ottenuto l'autorizzazione alla utilizzazione delle precedenti 9 settimane, di talchè potrà fruire dell'ulteriore periodo di 5 settimane, dipoi incrementate di ulteriori 4 settimane. Egualmente, quanto ai beneficiari la disciplina è la medesima che si applica alla CIGD (in forza al 25 marzo 2020).
Al riguardo, si osserva che viene confermata la procedura per il pagamento diretto da parte dell'Inps delle richieste di CIGO e di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Parimenti, anche i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle settimane riconosciute dalle Regioni, vengono concessi dall'Inps a fronte della domanda del datore di lavoro che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 72: Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) in materia di permessi e congedi.
Viene confermata la proroga della durata del congedo ed il periodo all'interno del quale è possibile fruirne, così come già disposto nel D.L. Rilancio.
Viene disposta la possibilità (con decorrenza iniziale dal 5 marzo 2020, come disposto dal D.L. n. 18/2020) fino al 31 agosto p.v. per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 gg., ovvero per un periodo incrementato rispetto agli originari quindici giorni. In particolare, la legge di conversione specifica che il congedo, da utilizzare in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.
Sotto quest'ultimo aspetto, si rileva che il D.L. Cura Italia (in forza del richiamo al DPCM 4 marzo 2020, abrogato e sostituito dai DPCM emanati successivamente, da ultimo, dal DPCM 10 aprile 2020) prevedeva che il congedo in esame potesse essere richiesto nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 ed il 3 maggio 2020, ancorando dunque la fruizione del relativo congedo alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.
Il Decreto Rilancio invece, da un lato, elimina il richiamo alla chiusura delle scuole e, dall'altro, estende l'arco temporale di fruizione dell'istituto fino alla data del 31 agosto 2020.
Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della L. 104/92.
Da notare che dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dall'art 23 del D.L. Cura Italia.
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Fermo quanto sopra, sempre l'art. 72 del D.L. 34/2020 apporta, poi, una modifica anche al comma 6 del medesimo art. 23 del Decreto Cura Italia, che aveva introdotto, per i genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, un congedo non indennizzato, la cui durata – in virtù proprio della formulazione della norma medesima, nonchè dell'interpretazione fornita dall'Inps con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e con successiva Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 – era stata equiparata a quella prevista per il congedo indennizzato di cui all'art. 23, comma 1, del D.L. 18/2020.
Il Decreto Rilancio ha, tuttavia, apportato delle importanti modifiche al comma in esame.
Invero, in forza della sostituzione dell'espressione “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5” con la seguente “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5” e delle parole “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” con “minori di anni 16” – si potrebbe ritenere che il congedo di cui al comma 6 sia una misura aggiuntiva rispetto al congedo di cui al comma 1, fruibile anche dai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni una volta terminati i 30 giorni coperti dalla retribuzione al 50%. Qualora detta interpretazione fosse corretta, la durata del congedo non indennizzato sarebbe pari all'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 73: modifiche art. 24 D.L. 18/2020 in tema di permessi di cui all'art. 33 L. 104/1992
Ai permessi ordinari spettanti sono aggiunti ulteriori 12 giorni da usufruire tra maggio e giugno 2020, che si vanno a sommare ai tre giorni mensili previsti ex lege.
Art. 80: modifiche all'art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In linea con la ratio che ha guidato l'impianto del decreto e che ha come obiettivo primario la tutela dei livelli occupazionali, la legge di conversione ha confermato la proroga della sospensione per ulteriori 5 mesi dei licenziamenti (rispetto ai 60 gg. previsti dal D.L. n. 18/2010), ovvero sino al 17 agosto 2020, (ovvero delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4. 5 e 24 L. 223/1991 e del licenziamento per gmo ai sensi dell'art. 7 L. 604/1966) anche se, come annunciato da diverse fonti, nel decreto di agosto di prossima emanazione sembra già prevista la proroga del blocco, di pari passo con la concessione di ulteriori settimane di cassa integrazione.
Art. 83: sorveglianza sanitaria
Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del Testo unico sulla sicurezza, l'art. 83 della legge di conversione dispone che per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus Sars- Cov-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione (c.d. lavoratori fragili), anche da patologia Covid-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
Viene poi specificato che la inidoneità alla mansione accertata ai sensi della norma in esame non può in ogni caso giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro, laddove l'espressa previsione normativa sembra dunque suggerire che solo detta tipologia di inidoneità sia soggetta al divieto disposto dall'art. 46 del D.L. n. 18/2020, mentre, più in generale, il licenziamento per inidoneità psicofisica non può essere ricompreso nella citata previsione normativa, tantomeno essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Art. 43 bis: contratto di rete con causale di solidarietà
Da ultimo, tra le novità del D.L. rilancio confermate nella legge di conversione, merita menzione l'art. 43 bis che per l'anno 2020 prevede la possibilità per le aziende di sottoscrivere un contratto di rete tra imprese, c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di aziende colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Invero, il contratto di rete introdotto dal D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, art. 3, co. 4 ter, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, si arricchisce di un'ulteriore peculiarità laddove la norma in esame individua tra le finalità perseguibili: a) l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro; b) l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; c) l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Gli istituti individuati per il perseguimento delle succitate finalità, cui possono far ricorso le aziende per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete, sono il distacco e la codatorialità ai sensi dell'art. 30, comma 4 ter, D.Lgs. 276/2003.
Le modalità operative per procedere alle comunicazione da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete - necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'art. 30, comma 4 ter del D.Lgs. 276/2003 -, saranno dettate entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame con decreto del Min. del Lav. e delle Politiche Sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro.
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Sommario
Artt. 68 – 69 – 70 – 70 bis e 71: Cassa integrazione guadagni
Art. 72: Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) in materia di permessi e congedi.
Art. 73: modifiche art. 24 D.L. 18/2020 in tema di permessi di cui all'art. 33 L. 104/1992
Art. 80: modifiche all'art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Art. 43 bis: contratto di rete con causale di solidarietà