Chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina del voto maggiorato

04 Agosto 2020

Consob, con Comunicazione 5/20 dell'8 maggio scorso, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all'art. 127-quinquies del d.lgs. n. 58/98 (Tuf).

Consob, con Comunicazione 5/20 dell'8 maggio scorso, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all'art. 127-quinquies del d.lgs. n. 58/98 (Tuf).

Viene qui affrontato il tema dell'ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un periodo di detenzione, precedente alla quotazione dell'emittente, che ricomprenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di s.r.l. e non di s.p.a. L'art. 127-quinquies del Tuf, al comma 7, consente alle società quotande di introdurre la maggiorazione del diritto di voto imputando, ai fini del computo del periodo continuativo di detenzione, anche il periodo pregresso, anteriore alla quotazione.

La Consob, quindi, chiarisce che in applicazione delle norme sul voto maggiorato e, in particolare, del comma 7 dell'art. 127-quinquies del Tuf, l'eventuale pregresso periodo di detenzione di quote di capitale di s.r.l. è computabile ai fini della maturazione del diritto di voto alla stregua del periodo di detenzione di azioni. Ciò a condizione che vi sia una continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il pacchetto detenuto, anche in forma di quote, nel periodo necessario ai fini della maturazione del diritto di maggiorazione.

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