Profili di nullità della delibera a causa del compenso genericamente indicato per relationem alle medesime condizioni esposte per il passato

Maurizio Tarantino
04 Agosto 2020

Qualora l'amministratore nominato/confermato, nel corso degli anni, sia in occasione della nomina e/o della riconferma, non abbia mai presentato analiticamente quanto è il suo onorario?

Qualora l'amministratore nominato/confermato, nel corso degli anni, sia in occasione della nomina e/o della riconferma, non abbia mai presentato analiticamente quanto è il suo onorario? Nel verbale di assemblea del 2018 è riportato: “viene confermato all'unanimità. Il compenso pattuito per lo svolgimento del mandato è quello indicato nel preventivo di spesa per l'esercizio 2018/2019”. Nel regolamento contrattuale, allegato al rogito, è scritto che “l'incarico si intende conferito per un anno, ma l'amministratore è rieleggibile”. Nell'assemblea dell'anno successivo l'argomento non è stato posto all'o.d.g., stando alla lettura letterale della norma, la sua nomina dovrebbe essere nulla e pertanto fatta valere in qualsiasi momento, non solo in occasione dell'assemblea nella quale si sono determinati i fatti, e tutto il suo operato precedente, anche se approvato dall'assemblea, dovrebbe essere nullo. C'è giurisprudenza in proposito?

In generale, giova ricordare che l'attività svolta dall'amministratore per conto del condominio è onerosa poiché l'art. 1129, 14° comma, c.c. stabilisce che la nomina è affetta da nullità se all'atto di accettazione della stessa e del suo rinnovo egli non comunichi all'assemblea l'importo dovuto a fronte di un'attività specificamente indicata.

La norma in esame, però, deve essere coordinata con il successivo art. 1135, comma 1, n. 1), c.c. che pone a carico dell'assemblea non solo la conferma dell'amministratore, ma anche la sua eventuale retribuzione.

Premesso ciò, in proposito, è stato ritenuto che non assolve all'obbligo di cui all'art. 1129, comma 14, c.c. il compenso indicato genericamente per relationem in quanto indicato «alle medesime condizioni esposte per il passato» (Trib. Milano 3 aprile 2016). A tale decisione, inoltre, si è uniformata altra giurisprudenza, nella quale è stato precisato che è irrilevante la circostanza che sia noto all'assemblea il compenso dell'anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità (Trib. Roma 15 giugno 2016). Pertanto, la mancata indicazione del compenso, che invalida il contratto di amministrazione, travolge anche la delibera assembleare, in quanto atto volitivo diretto alla conclusione del contratto che è risultato nullo (Trib. Roma 13 aprile 2017).

Diversamente da quanto esposto, però, altro orientamento ha precisato che la mancata specificazione del compenso spettante all'amministratore di condominio non costituisce motivo di nullità, per violazione dell'art. 1129, 14° comma, c.c., della delibera assembleare; la comunicazione del preventivo non è infatti un elemento costitutivo della delibera di nomina dell'amministratore, ma un semplice adempimento che lo stesso può effettuare anche in un momento differente, anteriore, coevo o successivo all'adozione della delibera (Trib. Palermo, sez. II, 09 febbraio 2018; Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).

In conclusione, nonostante tale ultimo e diverso orientamento, come già sostenuti da altri autori, la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto appare ingiustificatamente severa, richiedendo la specificazione della retribuzione in modo analitico sempre e comunque, anche nel caso in cui, per ipotesi, fosse identica all'anno precedente: se il compenso è effettivamente identico a quello degli anni precedenti, non si comprende perché non ci si possa limitare ad individuarlo per relationem.

Del resto, anche considerando una forma di prorogatio di rinnovo tacito (argomento ancora oggetto di opinioni divergenti), occorre anche evidenziare che la limitazione dei compiti dell'amministratore cessato dall'incarico alle sole attività urgenti, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c., non implica logicamente l'esclusione della reiterabilità del rinnovo tacito annuale dell'incarico, ben potendo riferirsi ai casi di cessazione dall'incarico per revoca, dimissioni, scadenza seguita da presa d'atto assembleare o da omessa accettazione del rinnovo da parte dell'amministratore. Anche in questo caso, però, occorrerebbe interpretare la conferma per fatti concludenti con il richiamo del precedente compenso poiché, in caso contrario, il posto deve considerarsi vacante e dovrà, di conseguenza, procedersi alla nomina di un nuovo amministratore a cura dell'assemblea condominiale o dal giudice su istanza di uno o più condomini.