Danno biologico: quali sono le conseguenze che rilevano ai fini della personalizzazione del risarcimento?
06 Agosto 2020
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'attrice chiedeva la condanna del convenuto, ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato dei reati di atti persecutori e lesioni personali, al risarcimento dei danni subiti.
Con riferimento al quantum debeatur, accolte le conclusioni assunte dal CTU sull'accertata inabilità temporanea e sulla sussistenza di postumi permanenti nella misura del 5% di riduzione dell'efficienza psicofisica dell'attrice, il Tribunale ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che, «ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana».
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi chiarito che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Spetta, infatti, al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione. In particolare, il giudice «deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso».
Con particolare riferimento al danno alla salute, le Sezioni Unite hanno poi stabilito che esso «non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale». Tale danno alla vita di relazione «è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili».
Infine, circa la personalizzazione del danno biologico, la Cassazione ha precisato che le conseguenze della menomazione patite dal singolo nel caso specifico a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ciò che rileva, dunque, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è l'aspetto della vita della vittima compromesso ma quella conseguenza straordinaria e non ordinaria che la lesione ha comportato, quale ad esempio, per quel che riguarda il caso di specie, la particolare sofferenza interiore dell'attrice e l'incidenza delle violenze subito sulla sua vita relazionale. Sulla scorta di tali argomentazioni, rilevati gli accertamenti effettuati dal CTU, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'attrice con la massima personalizzazione. |