Agenzie fiscali: la Corte Costituzionale conferma la legittimità delle POER

La Redazione
06 Agosto 2020

Conferma la legittimità delle Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità, la Consulta ha chiarito che esse non sono assimilabili a posizioni dirigenziali, né rientrano nell'area intermedia tra la dirigenza e la terza area. Secondo la Corte si tratta di incarichi per loro natura temporanei, che non comportano l'attribuzione di un nuovo status.

Con sentenza n. 164/20 depositata il 24 luglio, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni sollevate dal TAR Lazio sull'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ha affermato che le Posizioni organizzative di elevata responsabilità, c.d. POER, istituite nelle agenzie fiscali, «non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né rientrano nell'area intermedia tra la dirigenza e la terza area. Si tratta di incarichi per loro natura temporanei, che non comportano l'attribuzione di un nuovo status. Di conseguenza, la disciplina delle POER si differenzia da quella ritenuta illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 e perciò non viola il giudicato costituzionale né il principio dell'accesso per concorso ai pubblici uffici».


Inoltre, con la medesima sentenza, la Consulta ha poi «escluso che l'esonero dalla prova preselettiva per l'accesso alla qualifica dirigenziale in favore di alcuni dipendenti delle agenzie fiscali violi gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché il riconoscimento – comune ad altri concorsi pubblici - di una qualificata esperienza all'interno della stessa amministrazione sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore ed è conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione».


Anche la riserva di posti in favore dei medesimi soggetti, nei limiti del 50%, risulta conforme all'art. 97, ultimo comma, Cost. e alla relativa giurisprudenza costituzionale, che ha già ritenuto congrui questi limiti.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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