Accertamento con adesione: applicabilità ratione temporis dell'obbligo di prestare garanzie fideiussoria

La Redazione
06 Agosto 2020

L'art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) nell'apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997 ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore. È il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 16646/20, depositata il 3 agosto.

Equitalia aveva notificato ad una S.r.l. in liquidazione una cartella di pagamento per il recupero di IVA, IRES e IRAP anno 2004 dovute a seguito del mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, non avendo la società provveduto a prestare la garanzia fideiussoria per il pagamento rateale. La Società ha proposto ricorso invocando le modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, con le quali è stato eliminato l'obbligo di prestare la suddetta garanzia. La CTP e la CTR rigettavano il ricorso. La questione è dunque giunta all'attenzione della Corte di Cassazione.

L'art. 23 D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 ha modificato la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 D.lgs. n. 218/1997 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, eliminando l'obbligo di prestare garanzia in caso di versamento rateale di importi superiori a 50mila euro ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione. Nel regolare la disciplina transitoria, l'art. 20 ha previsto che le disposizioni in parola non si applicano agli atti di adesione e alle definizioni già perfezionate anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per il precedente periodo dunque, la normativa non ha fatto venir meno l'obbligo di prestare la garanzia e le previsioni conseguenti. In conclusione la pronuncia afferma che «l'art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) nell'apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997 ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicchè, per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e presentata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto».


Il ricorso viene in conclusione rigettato e le spese di lite compensate.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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