"Decreto Rilancio" e misure per le imprese

Sergio Sisia
07 Agosto 2020

Il 19 luglio 2020 è entrata in vigore la L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) la quale prevede, tra l'altro, misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e, in particolare, all'art. 26, tre misure. Di queste, le prime due basate sul c.d. “credito d'imposta” (commi 4 e 8) e, la terza, su un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano denominato Fondo Patrimonio PMI (co. 12). E' bene premettere che si tratta di un testo legislativo che avrà necessità di numerosi decreti attuativi.
Le condizioni che regolano l'accesso alle misure di sostegno

In via preliminare, i commi 1 e 2 dell'articolo in esame prevedono le condizioni che regolano l'accesso alle misure di sostegno, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea (co. 3) e che, in sintesi, si riportano.

  • Con riguardo alla prima misura, ossia al riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di 2 milioni di euro (con un credito di imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro) a favore degli investitori, condizione è che questi abbiano effettuato aumenti di capitale, e abbiano mantenuto la propria partecipazione sino al 31 dicembre 2023, in una o più società con i seguenti requisiti:
  1. imprese regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di società di capitali o società cooperative, società europee e società cooperative europee [exRegolamento (UE) n. 2157/2001 e Regolamento (UE) n. 1435/2003] aventi sede legale e amministrativa in Italia (esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le imprese di assicurazione), oltre ai seguenti requisiti “reddituali”,
  2. ricavi compresi fra 5 (10 per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui oltre) e 50 milioni di euro, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
  3. riduzione dei ricavi complessiva, nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
  4. aumento di capitale in denaro (saranno agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo dii sovraprezzo), deliberato e integralmente versato dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 (di ammontare non inferiore a 250.000 euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI).
  • Con riguardo alla seconda misura, ossia al riconoscimento alle società con i requisiti di cui al precedente § 1) di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite di esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, sino al 30% dell'aumento di capitale, devono sussistere i seguenti requisiti che consentono di qualificare la società come “virtuosa”al 31 dicembre 2019:
  1. non essere in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato [ex Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 702/2014 e Regolamento (UE) n. 1388/2014], poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o degli orientamenti successivi al fine di evitarne l'elusione;
  2. non essere beneficiarie e, successivamente, non aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti di Stato ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  3. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia contributiva, fiscale, edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
  4. non essere in condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e,
  5. non aver registrato, negli ultimi cinque anni, una condanna definitiva nei confronti di esponenti aziendali, per reati connessi all'evasione fiscale.
  • Con riguardo alla terza misura, ossia l'istituzione delFondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione (o, in via anticipata, decorsi 3 anni), devono sussistere le precedenti condizioni sub 1) e 2), oltre ad un numero di occupati inferiore a 250.
Il credito d'imposta e il Decreto Rilancio

Come si è visto ai § B), 1) e 2) che precedono, il Decreto Rilancio introduce particolari tipologie di credito d'imposta legate al rafforzamento patrimoniale, ossia un credito d'imposta sui conferimenti effettuati in denaro partecipando all'aumento di capitale (cfr. il § B), 1) che precede) e un credito d'imposta sulle perdite (cfr. § B), 2) che precede). In linea di massima, l'agevolazione consiste in un credito di tipo fiscale che il contribuente, cittadino o azienda, vanta verso l'Erario dello Stato o altro ente pubblico, come amministrazioni locali e istituti governativi, a fronte di costi sopportati di diverso tipo, tra cui acquisti, spese, investimenti in beni materiali. Tale credito può essere utilizzato, vuoi per compensazione, quindi per ridurre o estinguere eventuali debiti maturati nei confronti dello Stato; vuoi per ridurre o pagare tasse e tributi dovuti, vuoi ancora come rimborso nella dichiarazione dei redditi, nei casi in cui è ammessa tale possibilità. Diverse forme di crediti d'imposta, in ambito aziendale, sono previsti, a titolo di incentivi, con appositi bandi e misure che stabiliscono, di volta in volta, il valore percentuale del credito e le spese ammissibili su cui può essere applicato. A titolo esemplificativo, tra i principali crediti d'imposta per le aziende figurano quelli per i beni strumentali, per la formazione e quello per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Nello specifico, come si è visto, i beneficiari del credito d'imposta possono essere sia, (i) gli investitori, che eseguono il conferimento di capitale (non possono però beneficiare del disposto dell'art. 26 le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria; sono da questa controllate o a questa collegate o sono sottoposte a comune controllo), prevedendosi la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche della somma versata e investita nel capitale sociale di una o più aziende che soddisfano le condizioni di cui al precedente § B), 1) sia, (ii) le società, persone giuridiche, che ricevono l'aumento di capitale. Infatti, se le società con i requisiti sopra esposti aumentano il proprio capitale sociale, al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del 20% dell'importo versato; alla società beneficiaria del conferimento, invece, competerà un credito di imposta pari al 50% della perdita nei termini di cui al § B), 2) che precede.

In generale, comunque, il credito d'imposta per le società non potrà eccedere i seguenti limiti:

  • 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • 100.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 800.000 euro per tutte le altre imprese.

Per esempio, in caso di un aumento di capitale per 1 milione di euro, al socio competerebbe un credito di 200.000 euro. La società conferitaria, ipotizzando che abbia un patrimonio netto di 3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e che, in previsione della perdita di 1,5 milioni di euro nel 2020, deliberi un aumento di capitale eseguito per 1 milione di euro, il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonterebbe a 2,5 milioni di euro. Quindi, teoricamente, il credito d'imposta per la società sarebbe pari a 550.000 euro, ossia il 50% di 1,1 milioni di euro (importo, a sua volta, ottenuto detraendo da 1,5 milioni di euro - perdita del 2020 - la somma di 400.000 euro, che rappresenta il 10% del patrimonio netto assunto al lordo delle perdite). Il credito d'imposta non sarebbe però capiente rispetto al 30% dell'aumento di capitale, pari a 300.000 euro, e competerebbe solo parzialmente fino a concorrenza di tale importo. A sua volta, la somma dei crediti d'imposta (200.000 euro per il socio e 300.000 euro per la società) sarebbe inferiore all'importo massimo agevolabile, stabilito in 800.000 euro. Sia gli investitori, sia le società, possono utilizzare il beneficio nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene effettuato il conferimento ed anche nelle successive, fino a conclusione dell'utilizzo del credito, senza né il limite generale annuale, né il limite previsto per i crediti di imposta di natura agevolativa. Può, inoltre, essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dell'investimento, anche in compensazione, per cui le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'ammontare del credito riconosciuto. Per entrambi i beneficiari, il credito d'imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, co. 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Sia per gli investitori sia per le società oggetto del conferimento, la distribuzione, dalla data dell'istanza e sino all'integrale rimborso, di qualsiasi tipo di riserva (e questo dovrebbe significare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza) come l'acquisto di azioni/quote proprie, comporterà la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, maggiorato degli interessi legali, senza sanzioni.

I criteri e le modalità di applicazione e la fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il Fondo Patrimonio PMI

La terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata, come si è visto sub § B) 3), dall'istituzione di un fondo per il sostegno e il rilancio del sistema economico-produttivo italiano denominato Fondo Patrimonio PMI (co. 12 dell'art. 26 in esame) con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020 (co. 19). Scopo del fondo è la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione di cui sopra sub § B) 1) e 2). In sostanza, le stesse società destinatarie degli aumenti di capitale agevolati (con ricavi 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro, escludendo quindi, rispetto a quanto sopra esposto, quelle comprese tra 5 e 10 milioni di euro) possono anche accedere ad alcuni benefici ulteriori in caso di emissione di prestiti obbligazionari o titoli di debito (c.d. Strumenti Finanziari) aventi particolari caratteristiche (tra cui il rimborso decorsi sei anni dalla sottoscrizione), sottoscritti da un organismo ad hoc (i.e.: Fondo Patrimonio PMI) a fronte di appositi impegni assunti, tra cui:

  • non distribuire riserve o rimborsare finanziamenti ai soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti, o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia;
  • fornire al gestore (i.e. l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. - Invitalia) un rendiconto periodico. Il limite massimo degli Strumenti Finanziari sottoscrivibili dal Fondo Patrimonio PMI è pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale (agevolato ai sensi di quanto sopra) ed il 12,5% dei ricavi del soggetto beneficiario. Sono poi previste limitazioni ulteriori per i soggetti che già hanno beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica: in tale circostanza la somma degli Strumenti Finanziari sottoscrivibili e l'importo dei finanziamenti garantiti non potrà superare il 25% dei ricavi della società. Un decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico definirà le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento degli Strumenti finanziari sottoscrivibili dal Fondo Patrimonio PMI. Nel decreto saranno anche indicati gli obiettivi al cui conseguimento potrà essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
L'estensione, in sede di conversione in legge, dei benefici alle società in concordato preventivo con continuità aziendale

Con una modifica approvata in sede di conversione in legge (attraverso l'introduzione nell'art. 26 del co. 2-bis), il Parlamento ha esteso infine il beneficio, sia del credito d'imposta su perdite registrate nel 2020, sia del Fondo Patrimonio PMI, anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.

In conclusione

Le misure qui esposte, come evidenziato nella Premessa, sono soggette all'approvazione della Commissione Europea e richiedono, alcune, l'emanazione di decreti attuativi, per cui sarà necessario del tempo prima che siano pienamente operative. Dovrà poi essere definita l'eventuale operazione di aumento di capitale, valutato preliminarmente il fabbisogno di cassa della società e la disponibilità di fondi da parte dei soci esistenti e/o la possibilità di ricercare nuovi investitori, considerando che è necessario raccogliere l'assenso dei soci a non distribuire, per almeno tre anni, le riserve (anche se resta aperta la possibilità di distribuire gli utili dell'esercizio). Al di là di tali rilievi, si è già osservato (M. Pellizzato, Pubblicato il decreto rilancio pane e cicoria per le pmi, in www.glistatigenerali.com) peraltro come, dietro l'art. 26 in commento, vi sia la “sciagurata logica dello strumento del debito” quando, in realtà, “occorre decidersi: o si aiutano le imprese, e per farlo serve ristorare il danno mediante iniezione di capitale o quasi-capitale, nella forma più tutelante possibile per l'ente erogatore, o le si tengono a pane e cicoria, imponendo debito che una stringente logica creditizia non potrebbe che consigliare di non erogare”.Infatti, “Come si può pensare che aumentando l'esposizione debitoria di una società in crisi, quest'ultima possa avere più possibilità di farvi fronte?”. Altro rilievo riguarda poi, in particolare, l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI, il quale potrebbe finire per rappresentare “un nuovo veicolo finanziario, tramite nuovi intrecci societari, la cui natura pubblica fa tornare alla memoria la vicenda ingloriosa della GEPI, la Società per le Gestioni e Partecipazioni Industriali” (F. Cavazzuti, Il Decreto Rilancio riscopre l'ingloriosa Gepi, in www.firstonline.info). A questo punto, si attende che, in fase applicativa, siano chiarite le perplessità e i dubbi che già si addensano intorno al richiamato art. 26 del Decreto Rilancio, ora

L. 17 luglio 2020, n. 7

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Guida all'approfondimento

ASSONIME, Nota Assonime sul Disegno di Legge A.C. 2461 di conversione del

Dl

n

. 23/2020

“C.d. Decreto Liquidità”, n. 8/2020, in ww.assonime.it;

Dossier - Senato - Camera dei Deputati - 22 maggio 2020, Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. “Decreto Rilancio”), Vol. I –

Art

t.

1-118 D.L. 34/2020

– A.C. 2500 Parte I – Schede di lettura, in www.senato.it;

F. Cavazzuti, Il Decreto Rilancio riscopre l'ingloriosa Gepi, in www www.firstonline.info;

V. De Sensi, Gli strumenti finanziari del dopo coronavirus, in www.ilsole24ore.com;

P. Rinaldi, Debito eccessivo, terapia cercasi, in www.ilsole24ore.com;

M. Fiorentino, Coronavirus, per salvare le aziende dalla crisi i prestiti non bastano. Servono strumenti finanziari partecipativi in repubblica.it del 2 maggio 2020;

M. Pellizzato, A Modest Proposal: perché l'idea di Orlando non è La Corazzata Potemkin, in www.glistatigenerali.com

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