La sanzione va determinata in relazione al solo importo non versato entro il termine prolungato
10 Agosto 2020
Una s.p.a. impugnava la cartella di pagamento con cui, visto il tardivo pagamento del primo acconto IRAP, senza il versamento contestuale della maggiorazione del 0,40%, aveva irrogato ed iscritto a ruolo la sanzione del 30% dell'intera imposta tardivamente corrisposta. La contribuente dunque contesta il quantum della sanzione, lamentando che l'art. 17 d.P.R. n. 435/2001, nel consentire il pagamento differito nei 30 giorni successi alla scadenza con l'aggiunta della maggiorazione dello 0,40%, esclude che il versamento sia da considerare tardivo, da cui la rilevanza, per la sanzione, del solo importo in concreto non versato.
In realtà, i Supremi Giudici, con riguardo al ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate, affermano che la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001, applicabile ratione temporis, presenta la natura di interessi corrispettivi dell'imposta dovuta a favore dell'Erario a fronte del maggior periodo di 30 giorni concesso al contribuente per il pagamento, pertanto il mancato versamento «della sola maggiorazione nel più lungo termine costituisce un pagamento parziale ma non determina la decadenza dal termine prorogato».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |