Quote di s.r.l. e comunione legale dei beni
12 Agosto 2020
Tizio, coniugato in regime di comunione legale, costituisce una s.r.l., di cui è socio al 50% con altro socio. La suddetta società ha, come oggetto statutario, principalmente un'attività di consulenza. La sua quota societaria ricade nella comunione legale o è da intendersi come strumentale alla propria attività lavorativa? Cosa avviene in sede di separazione dei coniugi?
I beni destinati a cadere in comunione sono individuati espressamente nell'art. 177 c.c. e sono da individuarsi: a) negli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) nei frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) nei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) nelle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Se invece si tratta di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Nel caso in esame, vi è da chiedersi, dunque, se, nello specifico, le quote di società a responsabilità limitata, ricadono o meno nella comunione legale dei beni. La risposta non potrà che essere affermativa considerato che, secondo la più recente giurisprudenza sia merito sia di legittimità, le quote di srl costituiscono, a tutti gli effetti, oggetto della comunione. Infatti, secondo la Cassazione, la quota di una società a responsabilità limitata, pur non essendo incorporata in un'azione, rappresenta comunque un «bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni» (Cass. Civ., Sez. III, 12 dicembre 1986 n. 7409). Ne consegue, perciò, che anche l'acquisto di quote di srl cadrebbe immediatamente in comunione, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. Inoltre, sul punto si sono espressi sia il Trib. Milano, sez. VIII, 19 marzo 2007, n. 3390, secondo cui «le quote di s.r.l. acquistate dal singolo coniuge in regime di comunione legale rientrano in comunione, in virtù dell'ampio tenore dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., per cui la dizione “acquisti” si estende anche oltre la categoria dei diritti reali, ed in quanto le quote di s.r.l. costituiscono un bene» sia il Trib. Catania, sent. 17 luglio 2007 secondo cui «gli acquisti di quote di s.r.l. cadono in comunione immediata ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c.». Ovviamente, qualora tra i coniugi intervenga la separazione personale, la comunione legale dei beni si scioglierà, ai sensi dell'art. 191 c.c., nel momento in cui il Tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dinanzi al Tribunale purché omologato.
(Fonte: IlFamiliarista.it)
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