Riqualificazione degli immobili: Convivenza di fatto e Condominio minimo ammessi al Superbonus

Maurizio Tarantino
12 Agosto 2020

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare che chiarisce alcuni punti del Superbonus al 110%, l'incentivo fiscale per le ristrutturazioni edilizie con efficientamento energetico o riqualificazione antisismica introdotto dal governo con il decreto legge Rilancio. Di particolare importanza, in ambito condominiale, l'estensione del Superbonus in presenza di un Condominio minimo e nei confronti dei conviventi di fatto.

Il Decreto Rilancio n. 34/2020 (convertito con la l. n. 77/2020), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). In particolare, l'articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell'incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “Sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”).

Conviventi. Secondo le nuove indicazioni del Fisco, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta l. n. 76/2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

- siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;

- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Condominio minimo. In presenza di un “Condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul Condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'Amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al Condominio) e il regolamento di Condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un Amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario far riferimento all'art. 1117 c.c.

Detrazione per il singolo condomino. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell'articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Con il provvedimento in esame, il Fisco fornisce i chiarimenti sull'eccezionale misura di sostegno all'economia all'insegna della crescita e degli investimenti “green”. Attesa l'importanza del provvedimento, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.