Effetti riflessi del giudicato inter alios

13 Agosto 2020

Le questioni affrontate nella pronuncia in commento sono in primo luogo, le condizioni alle quali può avere efficacia riflessa il giudicato inter alios; in secondo luogo, la rilevanza del giudicato penale sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità.
Massima

Perché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo; b) che i terzi non ne ricevano pregiudizio giuridico; c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

Il giudicato penale sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità non può essere addotto dalle parti neanche ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Il caso

Un famoso giocatore di serie A veniva convenuto in giudizio dalla società Ciro Holding in amministrazione straordinaria, per vedersi restituire una somma pagata, a suo dire, senza titolo al medesimo giocatore.

Dalla narrativa degli atti di parte emergeva che la Ciro Holding apparteneva ad un più ampio gruppo societario; che membri di quest'ultimo erano anche la società Centrofinanziaria e la società gestrice squadra di calcio, la S.S. Lazio s.p.a., per il quale giocava il convenuto; che la Ciro Holding, la quale controllava la S.S. Lazio s.p.a., ricevette ordine dalla società Centrofinanziaria di pagare ai calciatori una somma corrispondente al cosiddetto “premio scudetto”.

La società Centrofinanziaria, per mascherare tali pagamenti indebiti, simulò l'esistenza di un contratto tra la S.S. Lazio s.p.a. ed i suoi atleti. La somma pagata dalla Ciro Holding su ordine della Centrofinanziaria agli atleti della squadra era esattamente corrispondente alla somma loro promessa dalla S.S. Lazio s.p.a. a titolo di “premio scudetto”.

La causa, dopo i due gradi di merito, approdava davanti alla Corte di cassazione.

La questione

Molteplici sono le questioni che vengono affrontate nella sentenza in commento, tuttavia, due sono quelle di carattere strettamente processuale di nostro interesse.

In primo luogo, le condizioni alle quali può avere efficacia riflessa il giudicato inter alios.

In secondo luogo, la rilevanza del giudicato penale sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità.

Le soluzioni giuridiche

Per quel che concerne la prima questione la Cassazione indica tre requisiti necessari perché una sentenza possa produrre effetti riflessi nei confronti di chi è rimasto terzo nel giudizio: a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico, oppure un diritto la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza o inesistenza del rapporto dedotto nel giudizio di primo grado; b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico”; c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una “situazione giuridica” che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

Come esempi di efficacia riflessa del giudicato vengono citati: la sentenza che dichiara fallimento, la quale avendo ad oggetto la costituzione di uno status produce efficacia erga omnes, come pure la sentenza che accerti la falsità di un documento ovvero la capacità contributiva; la sentenza che accerti la proprietà rispetto al terzo detentore, perché si tratta di due diritti in rapporto di pregiudizialità dipendenza tra di loro; così come il caso della sentenza che accerti l'invalidità del lavoratore rispetto all'ente previdenziale oppure la sentenza che accerti in capo al venditore la comproprietà rispetto alla lite tra acquirente e comproprietario.

Questi tre requisiti non ricorrono nel caso di sentenza che riguardi un diritto relativo dipendente dal medesimo contesto fattuale (causa petendi): i due diritti rimangono distinti ed autonomi tra di loro; il giudicato non si produce erga omnes; non si pone in questo caso un problema di pregiudizio nei confronti dei terzi.

Di effetti riflessi del giudicato non si può parlare neanche nel caso in cui la sentenza definitiva riguardi questioni giuridiche analoghe a quelle affrontate nel giudizio che si sta svolgendo, perché si tratta di due diritti del tutto differenti, accomunati dal problema della soluzione di una questione di diritto.

La seconda questione affrontata riguarda gli effetti del giudicato penale che accerti i medesimi fatti allegati nel giudizio civile in corso. La rilevanza della sentenza penale in questo caso è relativa all'accertamento di fatti, ma non si tratta di fatti nuovi, eventualmente allegabili nel giudizio di rinvio; per tale motivo la Corte specifica che il giudicato penale sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità non può essere addotto dalle parti neanche ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

La Corte richiama una precedente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., 2 febbraio 2017, n. 2735), che affrontando il tema del giudicato esterno e della sua rilevabilità d'ufficio, tocca anche il problema della rilevanza del giudicato penale nel processo civile: ‹‹In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, … non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito››.

Osservazioni

In ordine alla prima questione è necessario rilevare come l'ordinamento giuridico abbia predisposto diversi strumenti per evitare che effetti riflessi negativi si producano nei confronti di titolari di diritti nascenti dai medesimi fatti costitutivi. Il giudicato secundum eventum litissvolge una funzione di tal genere. Tale istituto, infatti, consente ai titolari di diritti connessi di valersi degli effetti riflessi del giudicato solo se a sé favorevoli. Un esempio lo troviamo all'art. 1306 c.c., dove al secondo comma è consentito ai debitori solidali di opporre al creditore comune la sentenza resa nei confronti di uno di loro, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; nonché ai creditori solidali di far valere la sentenza resa a favore di uno di loro contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

Sempre per evitare un conflitto fra giudicati, ove si tratti di diritti che si trovano in rapporto di pregiudizialità dipendenza tra di loro, l'art. 34 c.p.c. consente al giudice di decidere incidenter tantum sul diritto pregiudicante, salvo che la legge o la domanda di parte richiedano l'accertamento pieno del giudicato. Se la decisione sul diritto pregiudicante è stata presa solo funzionalmente alla causa principale, le parti rimangono libere di intraprendere il giudizio da capo.

In ordine alla seconda questione, infine, la Cassazione in questa ed in altre pronunce (Cass.civ., 19 novembre 2010, n. 23483; Cass. civ.,2 febbraio 2017, n. 2735) ha mostrato di considerare il giudicato penale rilevante solo ai fini dell'accertamento dei fatti comuni al giudizio civile ed al giudizio penale in cui il medesimo giudicato si è formato.

Guida all'approfondimento
  • Cavallini, L'efficacia (riflessa) della sentenza nel pensiero di E.T. Liebman, in Riv. dir. proc., 2007, 1221 ss.;
  • Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2019, I;
  • Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 197 ss.;
  • Id., Il giudicato civile, Torino, 1988;
  • Id., Reigiudicata civile, in Dig. civ., Torino, 1997, IV, 404 ss.;
  • Montesano, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell'individuazione della domanda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 63 ss.;
  • Id., La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994;
  • Tiscini, Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica, in Giustiziacivile.com, 3 – 2016.

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